
IL PIANO PAESISTICO REGIONALE
Introduzione
Il Piano Paesistico Regionale (PPR) si pone all?interno di un?evoluzione culturale che, partendo dal rapporto Bruntland del 1987, considera l?ambiente un bene pubblico economico. Ciò si è tradotto in un rapporto dialettico tra ambiente e sviluppo economico visti non più come termini contrapposti, poiché ogni sviluppo è tale soltanto se è sostenibile dall?ambiente. Così i vincoli di tutela e conservazione non possono essere riguardati come limiti allo sviluppo, ma come condizioni accessorie allo stesso. In tal modo la teoria economica dello sviluppo sostenibile e le politiche ambientali della Comunità Europea hanno condotto al superamento della visione meramente estetica dei luoghi e degli elementi naturali, non più valutabili attraverso imprecisi e fuggevoli criteri di gusto soggettivo. Adesso il concetto di ?identità? lega in un unicum la valutazione del bene paesaggistico e lo sviluppo sostenibile.
Il PPR ci sembra abbia assunto tali principi come ispiratori e fondanti del suo contenuto e rappresenta un allineamento, oltremodo positivo e meritevole, della Regione Sdegna alle politiche ambientali comunitarie, nella consapevolezza che il patrimonio sardo è un Bene Identitario per il quale sono necessarie azioni di tutela e conservazione.
In sintesi, il Piano ci sembra finalmente ispirato alla tutela del territorio e considera il paesaggio un ?capitale? da conservare. L?abbiamo esaminato nelle sue varie parti trovandolo sostanzialmente uno strumento per un?autentica salvaguardia e corretta valorizzazione degli ambienti.
Le nostre osservazioni ? limitate ai boschi naturali ed artificiali ed alle zone umide, vogliono essere quindi un contributo ad una più approfondita analisi di alcune componenti del piano evidenziando alcune lacune, imprecisioni, o scarsità di azioni di tutela.
Il convegno
L?Assessore agli Enti Locali, Finanze, Urbanistica, ha convocato le previste ventuno conferenze istruttorie per gli enti locali, ordini professionali, sindacati e associazioni ambientaliste per illustrare i contenuti del Piano Paesistico Regionale e raccogliere eventuali osservazioni preliminari. I giorni 21 e 23 gennaio le conferenze istruttorie sono state dedicate alla Provincia di Oristano. Il Gruppo di Intervento Giuridico e gli Amici della Terra hanno illustrato due ?osservazioni? che riguardano i boschi e le zone umide, riservandosi eventualmente di completarle e presentarle in modo formale entro il periodo della pubblicazione del Piano.
BOSCHI NATURALI, BOSCHI ARTIFICIALI, PINETE
Gli articoli sotto citati riguardano le Norme Tecniche di Attuazione.
L?art. 20, c.2 del PPR, aree seminaturali ? definizione, comprende in questa categoria i ?boschi naturali? (leccete, quercete, sugherete e boschi misti, dune e litorali soggetti a fruizione turistica, ecc.)
L?art. 23, c.3, b, aree ad utilizzazione agroforestale ? definizione, comprende tra le aree ad utilizzazione agro-forestale, gli impianti boschivi ?artificiali?. Gli art. 24 e 25 indicano per tali boschi prescrizioni ed indirizzi. La distinzione è molto importante dato che prevede un diverso regime di tutela per le due aree. A noi sembra che tutti boschi, anche se impiantati artificialmente, dovrebbero essere considerati naturali poiché la ragione del loro esistere costituisce l?essenza e la base dello sviluppo del bosco destinato a naturalizzarsi e vivere per millenni. Nella categoria dei boschi naturali devono infatti essere compresi tutti i rimboschimenti forestali, la cui importanza è essenziale per la nostra isola. Queste colture hanno inizio normalmente, con la messa a dimora di piante ?pioniere?: ad esempio diversi tipi di pino ( pinus pinea, pinus alepensis), eucalipto, ecc. Nessuna di queste piante è originaria della Sardegna e soprattutto, salvo alcuni rarissimi casi, non si riproducono spontaneamente. Hanno inoltre una vita breve (il pino intorno ai cento anni) rispetto alla previsione di vita di un bosco naturale (millenni). Ma sono impiantate per l?assestamento del suolo. Terminata questa prima fase di assestamento geologico, farà strada alle specie endemiche per poi ospitare la macchia mediterranea il cui punto di massima evoluzione verrà raggiunto con la presenza della quercia.
E? quindi fondamentale ed essenziale che la loro cura e soprattutto la loro tutela sia pari a quella riservata ai boschi ?naturali?. Nell?elenco dei beni paesaggistici tra i boschi non vengono citate le pinete costiere impiantate decenni fa per la stabilizzazione dei suoli – spesso dune – e per la difesa delle zone agricole dai venti salsi marini. Anch?esse rivestono lo stesso ruolo ambientale, storico, culturale, identitario dei boschi spontanei e quasi tutte godono di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 (art. 47 e seg.). Tra le pinete e gli impianti ?artificiali? della nostra provincia vogliamo ricordare le seguenti:
ARBOREA pineta litoranea ed entroterra (dune) – ORISTANO pineta litoranea (dune)
SAN VERO, CUGLIERI e NARBOLIA pineta (dune)
TRESNURAGHES (piano di coltura e conservazione)
Per le ragioni esposte chiediamo che anche gli impianti arborei ?artificiali? e ?pinete? rientrino tra i beni che il PPR classifica come ?aree naturali e subnaturali? ai fini di una maggior tutela e protezione.
L?assessore ha risposto che in realtà la classificazione del PPR è stata fonte di vivaci discussioni tra gli esperti. La distinzione tra ?impianti naturali e ?impianti artificiali? è da considerare provvisoria. I redattori del Piano infatti sono in attesa che gli Ispettorati Provinciali finiscano di censire le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (vincolo di intrasformabilità). Dopodiché, alla luce dei risultati, verrà effettuata una nuova classificazione. A noi per ora non resta che aspettare. Nel frattempo abbiamo chiesto all?Ispettorato Provinciale Foreste l?elenco delle carte e delle zone dell?Oristanese in cui erano censiti i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico. Tutti i boschi citati, nella nostra provincia rientrano tra quelli tutelati e dovrebbero quindi godere della massima protezione. Ma sappiamo anche quali enormi interessi scatenino questi boschi. Chi conosce le vicissitudini delle pinete di Arborea, Oristano e Narbolia lo sa bene. Vedremo se la Regione saprà reggere all?assalto e far valere l?interesse di tutti.
ZONE UMIDE
Gli articoli che citiamo riguardano le Norme Tecniche di Attuazione.
L?art.7 del PPR (Disciplina dei beni paesaggistici e degli altri beni pubblici) al c. 2, pone sotto tutela i beni previsti dal D.L. 22 gennaio 2004 n. 42, art.142, che include, al c. 1, i, tra le aree tutelate per legge ?le zone umide incluse nell?elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448? (si tratta delle zone umide incluse nella Convenzione di Ramsar). L?art.11, c. 3, g, (assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici) tutelano le zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia ed al comma h prevedono la stessa tutela per i fiumi e torrenti per una fascia di 150. Nell?art. 17, c. 2, si classificano fra le aree naturali e subnaturali le ?zone umide temporanee?. Nell? art. 18, c. 1, c (aree naturali e subnaturali – prescrizioni) le prescrizioni di tutela si limitano a vietare nelle zone umide endoreiche tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare rischi di interramento e di inquinamento. L? art. 19, c. a, 5 (aree naturali e subnaturali ? indirizzi) fa ugualmente cenno agli stagni temporanei mediterranei cui viene destinata una pianificazione settoriale e locale. L?art. 20, 2 include nella definizione delle aree seminaturali le zone umide costiere parzialmente modificate. Nell?art. 21, c. 4, nelle zone umide costiere, i divieti si limitano agli interventi infrastrutturali energetici (elettrodotti, impianti eolici, ecc.).
E? ben vero che nelle carte tutte le zone umide hanno la stessa colorazione, ma nelle norme tecniche di attuazione non troviamo uguale livello di tutela e gli articoli citati ci sono sembrati contradditori. Forse sarebbe preferibile una maggior chiarezza. Per quanto riguarda la nostra esperienza, maturata soprattutto negli stagni dell?oristanese (tra i più importanti del Mediterraneo) crediamo che la tutela debba essere più attenta e porre sullo stesso piano tutte le zone umide poiché indistintamente costituiscono una grande risorsa paesaggistica, culturale, ecologica, naturalistica ed economica. Nella provincia di Oristano le zone umide si susseguono ininterrottamente dal Nord a partire da Is Benas (San Vero) fino ad arrivare a Sud agli stagni di San Giovanni e Marceddì (Terralba). Ognuna di queste offre un supporto ecologico per la vita dell?altra e tutto questo complesso costituisce un ECOSISTEMA essenziale all?equilibrio biologico globale.Le paludi che circondano le grandi zone umide di Arborea, Santa Giusta, Cabras, San Vero, ecc. sono numerosissime. La loro importanza è sempre caratterizzata dalla biodiversità e rarità di specie. Ci sembra quindi essenziale che tutte le zone lagunari e stagnali, indipendentemente dalla loro estensione o da riconoscimenti europei, nazionali o regionali, vengano tutelate allo stesso modo, specificatamente se inserite nei ?sistemi? delle zone umide.
Abbiamo sopra citato l?art.11 che tutela le zone umide per una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
Avremmo considerato valida questa norma se non avessimo visto le continue opere di prosciugamento dei nostri stagni, le arature fin sul limite della riva con conseguente sparizione della vegetazione periferica essenziale alla vita degli stagni; le opere pubbliche, spessissimo inutili che sconvolgono l?habitat; l?aumento della salinità, conseguenza di interventi sconsiderati; la costruzione di canali con profusione di cemento, ma anche di natura ?contadina? che scaricano le acque agricole e meteoriche negli stagni più grandi, ecc. Forse non siamo in tema col PPR, ma vorremmo suggerire che, se proprio si ritiene opportuno creare una fascia di rispetto intorno alle zone umide, questa potrebbe essere articolata in due settori: il primo (m. 150 ?) destinato alla proliferazione della vegetazione stagnale spontanea; il secondo in cui è permessa la sola coltivazione biologica dei terreni. Senza fare quindi alcun torto agli agricoltori. Fantasia ? Può darsi.
Chiediamo quindi che nelle prescrizioni indicate nell?art. 18 (aree naturali e subnaturali ? prescrizioni) si aggiunga la seguente frase: ?sono vietati tutti gli interventi che possono alterare, modificare, pregiudicare l?assetto attuale o l?habitat naturale delle stesse?.
(foto G.C.F., archivio GrIG)
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