Niente pace per i demani civici !

Sembra proprio che non ci sia pace per i demani civici in Sardegna. Dopo il tentativo pesantemente contrastato e fortunatamente abortito nel maggio del 2006 di consentire una ?svendita? per legge dei terreni ad uso civico, adesso è il turno della medesima proposta di legge regionale finanziaria recentemente esitata dalla Giunta regionale ed inviata in Consiglio. All?articolo 21, comma 9°, lettera c), è testualmente scritto: ?nell?articolo 18 bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
?1 bis. Possono essere altresì oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti ad uso civico a condizione che i medesimi terreni, nel rispetto dei vincoli ambientali, formino oggetto di Intese, Protocolli o comunque di Accordi fra la Regione e il Comune finalizzati a promuovere lo sviluppo socio-economico.?
In sostanza, grazia anche alla terminologia generica utilizzata, sembrerebbe che potesse bastare che una qualsiasi articolazione amministrativa della Regione autonoma della Sardegna si accordi con un Comune per generiche finalità di ?sviluppo socio-economico? per poter poi procedere alla sdemanializzazione delle aree oggetto dell?accordo. Nemmeno la previsione del ?rispetto dei vincoli ambientali? può esser sufficiente a preservare i demani civici dal pericolo di vere e proprie ?amputazioni?. A parte il fatto che anche i vincoli di uso civico sono ?vincoli ambientali? per definizione giurisprudenziale (vds. ad es. Corte cost., sentt. n. 345/1997 e n. 46/1995), sarebbe sufficiente un?autorizzazione amministrativa ? anche in sede di conferenza di servizi ? per giudicare ambientalmente compatibile l?oggetto dell?accordo. Pur essendovi competenza regionale primaria in materia (art. 3 della legge costituzionale n. 3/1948, statuto speciale per la Sardegna), la disposizione appare, quindi, potenzialmente incostituzionale per violazione degli artt. 9 e 117 (lettera s) della costituzione, relativi agli obblighi di tutela dell?ambiente ed alla competenza statale esclusiva in materia di salvaguardia dell?ambiente.
Inoltre, un eventuale tentativo di espropriazione delle terre civiche senza interesse pubblico e senza un indennizzo per le popolazioni titolari del diritto sarebbe in palese contrasto con le previsioni dell’art. 42, comma 3°, della costituzione. E che accadrebbe, poi, nei casi ? non infrequenti in Sardegna ? di diritti di uso civico spettanti alla popolazione residente di un Comune, ma ricadenti su terre appartenenti alla circoscrizione territoriale di un altro Comune ? Ad esempio, il Comune di Lanusei potrebbe chiedere la ?sclassificazione? dal demanio civico di Villagrande Strisaili dei 635 ettari di costa di Porto Santoru per concludere con la Regione un accordo di programma turistico-edilizio con il gruppo immobiliare che ne vanta la proprietà ed è in contenzioso davanti al Commissario per gli usi civici ?
Il fatto fondamentale è che la Regione autonoma della Sardegna non ha mai compreso pienamente l?importanza dei demani civici per il proprio territorio, sia in veste di salvaguardia ambientale che per l?economia di molte zone. Il Settore dell?Assessorato regionale dell?agricoltura preposto alla gestione delle competenze regionali in materia è perennemente sotto dimensionato, non sono mai stati effettuati interventi di recupero di terreni abusivamente occupati, varie competenze sono state delegate agli Ispettorati provinciali dell?agricoltura, spesso privi di alcuna conoscenza della materia.
La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna ha nettamente evidenziato, con le deliberazioni n. 6/2002 del 31 maggio 2002 e n. 9/2004 del 15 novembre 2004, una nutrita serie di carenze gestionali indicando alcune soluzioni per un?efficace gestione dell?importante materia (vds. sul sito internet della Corte dei conti, http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Sardegna/Deliberazi/Anno-2004/allegati-d4/relazione-usi-civici-.doc_cvt.htm). Inutilmente, finora.
L?importanza del tema, in particolare per la Sardegna, è innegabile. I terreni ad uso civico, inclusi o meno in provvedimenti di dichiarazione, assommano a circa 370.000 ettari in Sardegna, circa il 15 % del territorio regionale. Essi, fin dalla legge n. 431/1985, la c. d. legge Galasso, hanno anche acquisito una valenza di tutela ambientale (riconosciuta più volte dalla Corte costituzionale: vds. ad es. sent. n. 345/1997 e n. 46/1995) che si è aggiunta ai tradizionali criteri di inquadramento giuridico. Gli usi civici sono in generale diritti spettanti ad una collettività, che può essere o meno organizzata in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, ecc.) a sé stante, ma comunque concorrente a formare l?elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica: l?esercizio dei diritti spetta uti cives ai singoli membri che compongono detta collettività.
Gli elementi comuni a tutti i diritti di uso civico sono stati individuati in:
- esercizio di un determinato diritto di godimento su di un bene fondiario;
- titolarità del diritto di godimento per una collettività stanziata su un determinato territorio;
- fruizione dello specifico diritto per soddisfare bisogni essenziali e primari dei singoli componenti della collettività.
L?uso consente, quindi, il soddisfacimento di bisogni essenziali ed elementari in rapporto alle specifiche utilità che la terra gravata dall?uso civico può dare: vi sono, così, i diritti di uso civico di legnatico, di erbatico, di fungatico, di macchiatico, di pesca, di bacchiatico, ecc. Quindi l?uso civico consiste nel godimento a favore della collettività locale e non di un singolo individuo o di singoli che la compongono, i quali, tuttavia, hanno diritti d?uso in quanto appartenenti alla medesima collettività che ne è titolare.
Molte normative regionali, così come anche la legge regionale sarda n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni, vi hanno aggiunto alcune nuove “fruizioni” (es. turistiche), ma sempre salvaguardando il fondamentale interesse della collettività locale. In particolare sono rimasti invariate le caratteristiche fondamentali dei diritti di uso civico. Essi sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all?uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994).
Ma la legge regionale n. 4 dell?11 maggio 2006 era riuscita, se possibile, a bissare ed ampliare la già pesante portata negativa delle disposizioni sulla “sclassificazione” dal regime demaniale civico introdotte dalla legge regionale n. 18/1996. La nuova legge aveva previsto norme veramente eversive dei demani civici: il dirigente del competente Servizio dell?Assessorato regionale dell?agricoltura può annullare i decreti di accertamento dei demani civici se i relativi diritti “non siano praticati o formalmente reclamati da oltre un ventennio” (art. 27, comma 13°), senza minimamente porsi il problema di quante centinaia di ettari siano occupati illegittimamente e, soprattutto nelle zone dell?interno, del fatto che spesso tutti stanno zitti ? formalmente o meno ? per paura di ritorsioni. Il comma successivo è addirittura schizofrenico: “non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni nei quali: i diritti delle collettività ad utilizzare i beni immobili non siano praticati o reclamati da oltre un ventennio, l?estinzione della pratica dell?uso civico sia avvenuta con violenza o clandestinità, l?uso civico su quei terreni abbia perso irreversibilmente la sua funzione sociale da dimostrarsi tramite inequivocabili atti di disposizione” (art. 27, comma 14°). Che si andava a fare ? Si premiava chi aveva occupato illecitamente i demani civici soffocando i relativi diritti “con violenza o clandestinità” ? Si incentivava l?occupazione abusiva delle terre collettive ?
C?era, infine, un?inguardabile “sanatoria” per le vendite (o svendite) illegittime perché non autorizzate di terreni ad uso civico intervenute prima dell?individuazione dei relativi demani civici o la realizzazione di opere pubbliche e di preminente interesse pubblico o ? incredibile ? l?inclusione in piani particolareggiati ed in zone “F ? turistiche” dei piani urbanistici comunali (art. 27, comma 15°).
Esattamente il contrario di quanto richiesto dalla Corte dei conti, Sezione regionale del controllo, al termine delle due indagini sulla gestione delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione autonoma della Sardegna in materia (deliberazioni n. 6/2002 del 31 maggio 2002 e n. 9/04 del 15 novembre 2004).
Fortunatamente, dopo forti proteste delle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d?Intervento Giuridico, la Giunta regionale ? all?oscuro dell?emendamento che aveva dato origine alla disposizione abnorme, presentato su pressione di alcuni sindaci dell’Oristanese, così come pare sia anche la proposta normativa attuale ? propose ed il Consiglio regionale approvò le disposizioni di cui alla legge regionale n. 9/2006 (art. 36) che abrogarono le norme ?incriminate?, mantenendo la possibilità di sdemanializazione per le sole aree dove erano stati realizzati i siti per gli investimenti residenziali (P.E.E.P.) o produttivi (P.I.P.) di iniziativa pubblica.
Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d?Intervento Giuridico da anni ? troppi anni, purtroppo ? contrastano in tutte le sedi possibili, in primo luogo quelle legali, i vari tentativi che si sono succeduti nel tempo di legalizzare vendite, svendite, speculazioni edilizie su terreni appartenenti ai demani civici. Ricordiamo, giusto per dare un?idea, quanto accaduto a Costa Rey, sul litorale di Muravera, oggi sempre più un triste “alveare” dominato dal cemento. Era ovvio, scontato. Quando un Comune, come quello di Muravera, fra gli anni ?60 e ?70 del secolo scorso aveva svenduto illegittimamente centinaia di ettari ad uso civico su quelle coste per far giungere l?agognato turismo a base di villette e mattoni che cosa ci si poteva aspettare ? Gli imprenditori belgi, in buona parte provenienti dall?appena indipendente Zaire, l?ex Congo belga, fecero quello che sapevano. Lucrare. E costruirono sulla costa ed in collina, per vendere. Spesso senza le necessarie opere di urbanizzazione, tanto a questo avrebbero pensato le amministrazioni pubbliche. Privatizzare gli utili e pubblicizzare le uscite, non è soltanto uno slogan?.. E, nel tempo, ottenevano le varie autorizzazioni per costruire in ogni dove. Per chi fosse stato distratto, negli anni scorsi, quasi esclusivamente le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d?Intervento Giuridico cercarono di opporsi nelle necessarie sedi legali a questa marea montante di cemento: davanti al Commissario per gli usi civici fermarono (1996) il tentativo di “legittimazione” delle occupazioni abusive del demanio civico sostenuto dal Comune di Muravera, consentirono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, grazie al prezioso lavoro del pubblico ministero dott. Paolo De Angelis, di aprire indagini sulle svendite illegittime di terreni ad uso civico a fini speculativi. Arrivò la legge regionale n. 18 del 1996 per aprire la porta alle “sclassificazioni” dei terreni edificati abusivamente sui demani civici e a salvare notai curiosamente distratti ed imprenditori, nonché incolpevoli acquirenti. Ma arrivarono anche le ruspe per demolire complessi abusivi a Piscina Rey in seguito a sentenze penali passate in giudicato (2001). E giunsero in questi ultimi anni anche i dovuti atti di recupero di centinaia di ettari al demanio civico di Muravera. Vogliamo forse dimenticarlo ? Oggi l?amministrazione comunale di Muravera, guidata dal sindaco Salvatore Piu cerca porre un freno all?edificazione sulla collina di Costa Rey, anche se si tratta di cantieri regolarmente autorizzati. Tardi, ma è un segnale positivo.
E le medesime vicende si sono viste a Cabras, a Narbolìa, a Gonnesa, a Fluminimaggiore, a Baunei. Ed in tanti altri paesi della Sardegna. Per certi versi anche molto peggio a Lula. Vogliamo dimenticare tutto questo e premiare chi non ha rispettato la legge ? I diritti di uso civico sono imprescrittibili, non soggetti ad usucapione e inalienabili. Il rimedio appare peggiore del male: quante occupazioni illegittime o, peggio, illecite e violente saranno così sanate, soprattutto nelle “zone del malessere” ?
Chiediamo e ci auguriamo un ripensamento della Giunta e del Legislatore regionale, aiutato, se del caso, da un ricorso alla Corte costituzionale da parte del Governo. Noi, nel nostro piccolo, faremo la nostra parte.
Gruppo d?Intervento Giuridico e Amici della Terra
(foto S.D., archivio GrIG)
Riferimenti: Corte dei conti sui demani civici della Sardegna




Esilarante, come i cittadini attribuissero (ed ancora lo fanno) grossolanamente a Soru le boiate di quel consiglio regionale della XIIIª legislatura che lo fece fuori proprio su questi temi…
da La Nuova Sardegna, 25 marzo 2011
Irgoli, prosegue la polemica sui 700 ettari comunali. Usi civici, il direttore di Argea: «Non ci sostituiamo alle leggi».
IRGOLI. «Nessuna presunzione di sostituirsi al legislatore. Argea sta solo seguendo il suo compito che è quello dettato dalla legge sugli usi civici, e nel caso di Irgoli siamo in attesa delle integrazioni richieste da tempo al Comune per definire la pratica di sclassificazione attualmente in itinere» così Marcello Onorato direttore generale dell’agenzia regionale.
Il direttore dell’agenzia regionale che si occupa delle istanze di sgravio dagli usi civici, presentate da molti Comuni della Sardegna, risponde anche alle rimostranze del sindaco di Irgoli Giovanni Porcu che, circa un mese fa, al termine di un infruttuoso incontro svoltosi nel Comune irgolese tra gli amministratori locali e i dirigenti del servizio territoriale del Nuorese di Argea (alla presenza dello stesso Onorato) non aveva lesinato forti critiche riguardo alle posizione assunte dai funzionari regionali sul caso dei settecento ettari di terreni comunali concessi in enfiteusi ormai da sessantanni e dei quali il Comune chiede adesso la sclassificazione dagli usi civici per potere quindi procedere alla loro affrancazione.
I quell’occasione Porcu espressamente accusato i funzionari di Argea di andare oltre i loro compiti istituzionali e di interpretare in modo soggettivo le norme regionali che secondo il suo parere coinciderebbero invece alla perfezione al caso di Irgoli.
«Il servizio territoriale del Nuorese di Argea – dichiara in risposta Marcello Onorato – ha constatato che la documentazione prodotta dal Comune di Irgoli sostanzialmente non giustifica la condizione prevista dalla legge per ottenere il provvedimento di scalssificazione ed ha pertanto chiesto al Comune con diverse norte e nel corso di diversi incontri avvenuti con i funzionari e amministratori irgolesi di presentare i dovuti chiarimenti e di produrre la documentazione mancante».
Documenti che sino ad oggi, dichiara sempre il direttore di Argea, non sono stati ancora prodotti dagli amministratori irgolesei e dunque la pratica è in attesa di ulteriori verifiche.
La polemica è destinata a proseguire visto che anche nel corso corsodell’ultimo recente consiglio comunale di Irgoli il sindaco Porcu ha ancora una vota rimarcato come il Comune abbia già prodotto tutti i documenti necessari. (a.f.)
bella iniziativa!
da La Nuova Sardegna, 23 maggio 2010
Villagrande, il «Santoru Day» per difendere gli usi civici.
VILLAGRANDE STRISAILI. Un gruppo di giovani villagrandesi organizzano per il 2 giugno, festa nazionale, il “Santoru day”, un raduno nella suggestiva zona costiera di Porto Santoru, nella Marina di Tertenia. «Il nostro dichiarato obiettivo – dicono gli organizzatori, che escludono la benché minima ingerenza politica nell’iniziativa – è ricordare a tutti i villagrandesi che su quest’area costiera della zona a sud di Sarrala, nella zona di Tertenia, vantiamo usi civici. Il tutto inteso come comunità. Per cui, invitiamo chiunque desideri prendervi parte, a non mancare a questo raduno pacifico che indiciamo per il giorno di festa nazionale di inizio giugno».
Il comitato organizzatore del “Santoru day”, formato di soli giovani di Villagrande Strisaili, intende quindi portare avanti, così come sta già facendo il Comune guidato dal sindaco Giuseppe Loi, una battaglia pacifica per quanto attine l’utilizzo degli usi civici a Portu Santoru, ovvero un tratto di costa e di terreni adiacenti di poco meno di 650 ettari di grande pregio naturalistico.
«Tutti noi – affermano i giovani organizzatori del pacifico raduno in programma nella giornata del 2 giugno, ovvero fra una decina di giorni – puntiamo su una folta partecipazione». (l.cu.)
inserisco un commento pervenuto da Antonello Secci : “Caro Stefano, sappiamo bene che dietro la svendita dei demani civici
aleggia la speculazione e quant’altro.
Volevo solo ricordarti che grazie agli usi civici di cui era gravato
il territorio di Villaspeciosa dove era prevista la megadiscarica di
servizio del CASIC, siamo riusciti ad impedire il grave danno
ambientale, fra l’altro in parte area SIC.
Ma il pericolo di una riproposizione in loco è sempre in agguato…..
A si biri Antonello
“
inserisco un commento pervenuto dall’avv. Maria Athena Lorizio e dalla prof. Gaia Pallottino, rappresentanti dell’Associazione per la tutela delle proprietà collettive – A.PRO.DUC. : “La norma del ddl, oltre che pericolosa per la conservazione e tutela del demanio civico
regionale, si pone in palese conflitto con i principi della legge nazionale. Nel sistema della legge
n.1766/1927 art. 12 e art. 39 r.d. 332/28 di approv. del regolamento di attuazione della legge,
l?alienazione e quindi l?uscita dal regime demaniale civico è consentita in via eccezionale
unicamente per quei terreni che, per la loro conformazione obiettiva, non si prestino alle forme di
utilizzazione previste dalla legge E? invece previsto e regolamentato l?istituto del mutamento di
destinazione, che significa dare alle terre di demanio civico una destinazione diversa da quella
originaria ?.. quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti??(art. 41
regol. 332/28).
I criteri della legge nazionale sul mutamento di destinazione ed eccezionalmente
sull?alienazione delle terre che hanno perso l?originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sono stati
finora sempre applicati e seguiti dal legislatore regionale (Campania l.r.11 /81, art.10; Lazio,
l.r.1/86 e succ. mod.; Liguria l.r. n.27/2002, art.4; Lombardia, l.r. 52/85, art. 4; Molise,
l.r.14/2002, art.3; Puglia, l.r. 7/1998 e succ. mod. art.9; Umbria, l.r. 45/98; art. 5 , che non
consente i mutamenti di destinazione in deroga ai piani di sviluppo economico; Veneto, l.r. 31/94,
art. 8; Trentino ? Alto Adige, l.p. 5/2002, art. 13 e ss. prevedono la variazione d?uso dei beni di uso
civico, in determinati casi la sospensione del vincolo in caso di concessione a terzi dell?suo del
bene ed in casi eccezionali l?estinzione del vincolo di uso civico (art. 15).
La sola Regione Abruzzo ha previsto e regolamentato l?istituto della sclassificazione delle
terre di demanio civico ??che, per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano da tempo
irreversibilmente perduto la conformazione fisica e destinazione funzionale di terreni agrari,
ovvero boschivi e pascolivi (art. 10, ult. co. l.r. 25/88).
L?istituto della sclassificazione della legge regionale abruzzese ha quindi il solo fine di
regolarizzare la situazione proprietaria delle terre civiche alienate dai comuni senza osservare le
procedure previste dalla legge e trasformate ed utilizzate da tempo per finalità diverse da quelle
originarie (ad es. insediamenti per finalità abitative, turistico-residenziali, commerciali, etc.). Negli
anni 50/60 il fenomeno delle terre civiche, alienate dai comuni, su autorizzazione del Ministero
d?Agricoltura e Foreste, con decreti annullati successivamente dal Commissario per gli usi civici
perché mancava il decreto di assegnazione a categoria, aveva assunto dimensioni impressionanti e
questo ha indotto il legislatore regionale ad introdurre la norma sulla c.d. classificazione. Delle terre
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civiche trasformate. Entro questi limiti, il giudice costituzionale ha ritenuto legittimo l?istituto
(Corte cost. 511/91 per il Comune di Avezzano).
Con il ddl in esame, il legislatore regionale sardo intende invece estendere la procedura della
sclassificazione ad un enorme patrimonio di terre boschive, pascolive o comunque produttive ed
idonee alle finalità della legge usi civici sulla base di accordi o intese fra comuni e regione, al fine
di promuovere progetti o piani futuri di sviluppo socio-economico del territorio. L?unico limite che
si pone il ddl. è il rispetto dei vincoli ambientali. Sul punto la norma è anche incongrua, poiché il
rispetto del c.d. vincolo ambientale ne escluderebbe l?applicazione ai beni civici inseriti, come è
noto, ex lege nella categoria dei beni ambientali.
Del resto, tutto il testo del ddl in esame è quanto mai equivoco oltre che pericoloso per la
conservazione e difesa del patrimonio civico sardo, che comprende aree vastissime ancora intatte
nelle loro caratteristiche fisiche originarie.
Un suggerimento al legislatore sardo: la stessa finalità e ratio cui mira l?art. 21 del ddl
(promozione dello sviluppo socio-economico della regione) può essere raggiunta con l?istituto del
mutamento di destinazione previsto dalla stessa legge nazionale, con la procedura di autorizzazione
di cui all?art. 41 cit del r.d. 332/28. La norma non fa uscire il bene dal regime demaniale, ne
consente una destinazione diversa da quella originaria quando essa rappresenta un reale beneficio
per la popolazione e, comunque, prevede il ritorno del bene ?alla antica destinazione, quando
venisse a cessare lo scopo per la quale l?autorizzazione era stata accordata.?
Entro questi limiti, la norma sul mutamento di destinazione è senz?altro, oltre che legittima,
auspicabile, in termini di beneficio per la popolazione e sviluppo socio economico del territorio
della regione sarda.
http://www.demaniocivico.it “
i demani civici sono uno strumento poente per la salvaguardia ambientale oltre che per i cittadini. il fatto che non si riesaca a gestirli non giustifica la scelta della regione di alienarli.In questa battaglia avete il sostegno di molti cittadini.
inserisco un commento pervenuto da Giorgio Todde, scrittore : “Caro Stefano, mi era del tutto sfuggito. E’ un orrido, cioè un abisso, nel quale non voglio precipitare. Un abbraccio, Giorgio”
inserisco un commento pervenuto dal dott. Franco Carletti, Commissario per gli usi civici dell’Italia centrale : “Caro Deliperi,
la disposizione che tu annoti è in contrasto con la Costituzione per una ragione ben più grave di quella paesaggistica: perchè determina un trasferimento di proprietà senza un accertato interesse pubblico a giustificarlo e senza alcuna indennità a favore dei proprietari.
Vedo di spiegarmi meglio. Proprietari delle terre civiche sono i cittadini , cioè le popolazioni locali considerate nel loro insieme e definite in base alla loro residenza su un determinato territorio che di solito (ma non sempre) è compreso nei confini comunali.
Il Comune ha la rappresentanza giuridica delle collettività proprietarie e può dunque chiedere alla regione di autorizzare le vendite (per moste superfici) , può incassare il prezzo (ma deve tenerlo in un bilancio separato a disposizione delle popolazioni) , può regolarne i prelievi (anche , in determinate stagioni, vietarli per evitare la distruzione del capitale territoriale, cioè il suo degrado irreversibile).
Purtroppo, dappertutto i Comuni hanno concepito ben altri progetti sui demani civici – e non si fermano certo di fronte al vincolo paesistico inutilmente stabilito in base alla legge Galasso (cioè da loro stessi e dalla Regione). Il capitale paesistico è per l’appunto un capitale e va dunque, secondo l’opinione diffusa, investito – cioè trasformato e fatto fruttare non in termini di risorse, ma in termini monetari.
I vecchi proprietari sono destinati in questa situazione a soccombere, perchè gli interessi dominanti sono molti, diffusi e forti; perchè soprattutto anche loro hanno dimenticato i propri diritti.
Suggerisco una diffida alla Regione Sardegna affinchè si astenga dal violare la Costituzione, non solo a danno del paesaggio, ma con un danno ingiustificabile inferto alla proprietà – alle proprietà collettive, che non sono di tutti ma di gruppi determinati, di solito territorialmente individuabili.
Nel contempo, occorre diffidare anche il Governo perchè si apponga alla entrata in vigore della Lege e la impugni per violazione dei principi costituzionali (art. 9 e soprattutto art. 41 Cost.).
Mi aspetto già l’eccezione che sarà formulata dai politici: i beni collettivi e gli usi civici sono ormai inutili e controproducenti, residui di medioevo … Ciò non significa che Enti terzi possano goderne e disporne senza pagare alcunchè e senza alcuna ragione di pubblico interesse.
“
ma questo governo Soru ne fa una buona per l’ambiente (la conservatoria delle coste) e una cattiva (gli usi civici) ?
da La Nuova Sardegna, 28 febbraio 2007
In appena tre righe della Finanziaria regionale i nuovi criteri per la classificazione.
I demani civici rischiano di essere svenduti.
Anche nella legge contabile dello scorso anno qualcuno tentò di imporre un nuovo regime. Immediata la reazione degli ambientalisti: «Pronti allo scontro anche ricorrendo alla Consulta». Piero Mannironi
CAGLIARI. Ci risiamo. Esattamente come l?anno scorso, la Finanziaria regionale è stata usata come un grimaldello per arrivare alla privatizzazione dei terreni a uso civico. Poco più di tre righe, inserite all?interno dell?articolo 21 della legge contabile, che possono scardinare l?intero sistema di garanzie nei processi di sclassificazione dei demani civici. Gli ambientalisti non affidano il loro giudizio a eleganti diplomazie e sparano ad alzo zero: «Questa non è altro che una svendita, proprio come nel 2006» dice infatti Stefano Deliperi del Gruppo di Intervento Giuridico.
Per capire la dimensione reale del problema, basti pensare che in Sardegna i terreni a uso civico rappresentano quasi un quinto del territorio regionale: almeno 370 mila ettari. Soprattutto boschi e pascoli, ma anche molte migliaia di ettari sulle coste. Dal punto di vista giuridico, l?uso civico è l?esercizio di un diritto di godimento su un bene fondiario. La titolarità del diritto spetta alle comunità che vivono in un determinato territorio, intese sia come insieme della collettività che come singoli.
Particolare non secondario: i terreni sottoposti a uso civico sono, come stabilisce la legge numero 1766 del 1927, inalienabili, inusucapibili e i diritti sono imprescrittibili.
Ma ecco le tre righe inserite nelle pieghe della Finanziaria 2007 che rischiano di creare uno tsunami politico: … nell?articolo 18 bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1 bis. Possono essere altresì oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti a uso civico a condizione che i medesimi terreni, nel rispetto dei vincoli ambientali, formino oggetto di intese, protocolli o comunque accordi tra la Regione e il Comune finalizzati a promuovere lo sviluppo socio-economico».
Cornice generica, molto generica per dire la verità, quella disegnata per determinare la sclassificazione del demanio civico. La filosofia indicata, quella che dovrebbe cioè essere il fine virtuoso della norma è la promozione dello «sviluppo socio-economico». Categoria assolutamente vaga e onnicomprensiva nella sua indeterminatezza che lascerebbe spazio a ogni tipo di interpretazione. Basterebbe, in buona sostanza, un non meglio precisato accordo, protocollo o intesa per ?amputare? pezzi importanti di un immenso patrimonio pubblico. Unico limite indicato nelle tre righe inserite nella Finanziaria: «Nel rispetto dei vincoli ambientali».
Dice Stefano Deliperi: «A parte il fatto che anche i vincoli di uso civico sono vincoli ambientali come ha ribadito la Corte costituzionale nel 1995, sarebbe sufficiente dunque un?autorizzazione amministrativa – anche in sede di conferenza dei servizi – per giudicare ambientalmente compatibile l?oggetto dell?accordo. Pur essendovi competenza regionale primaria in materia, la disposizione appare incostituzionale per la violazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione, relativi agli obblighi di tutela ambientale e alla competenza statale esclusiva in materia di salvaguardia ambientale».
Al di là della difesa da parte degli ecologisti del binomio strettissimo sul quale si basano gli usi civici (tutela ambientale e risorsa economica per le comunità che ne godono i frutti e i benefici), si pone a questo punto anche un problema politico. E cioé che, per la seconda volta in due anni, vengono inseriti nella Finanziaria regionale elementi che destabilizzano l?intero sistema degli usi civici. Si materializza insomma una spinta potente che non emerge nel dibattito politico. E quella spinta adotta sempre un sistema che appare quasi un colpo di mano. E come non insospettirsi davanti a questa pressione ? Come dimenticare, infatti, che nei tre commi inseriti nella Finanziaria del 2006 i principi affermati sulle sclassificazioni degli usi civici venivano estesi anche alle zone F turistiche ? «Da troppi anni – dice Deliperi – noi associazioni ecologiste contrastiamo in tutte le sedi possibili, in primo luogo in quelle legali, i vari tentativi che si sono succeduti nel tempo di legalizzare vendite, svendite e speculazioni edilizie su terreni appartenenti ai demani civici». E Deliperi, dopo aver ricordato i casi di Muravera, Narbolia, Gonnesa, Fluminimaggiore e Baunei, conclude: «Chiediamo e ci auguriamo un ripensamento da parte della giunta e del legislatore regionale aiutato, se del caso, da un ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Governo. Noi, nel nostro piccolo, faremo sicuramente la nostra parte».