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Ancora sentenze del T.A.R. Sardegna sul piano paesaggistico regionale.

 

 

Lo scorso 31 ottobre sono state depositate cinque sentenze da parte del T.A.R. Sardegna relative ad altrettanti ricorsi avverso il piano paesaggistico regionale – P.P.R.  Quattro (n. 2010 del 31 ottobre 2007, n. 2011 del 31 ottobre 2007, n. 2012 del 31 ottobre 2007, n. 2013 del 31 ottobre 2007) riguardo interventi immobiliari nei Comuni di Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura, comportanti l’annullamento della procedura dell’intesa Regione – Provincia – Comune (art. 15, comma 4°, delle norme tecniche di attuazione del P.P.R.) per i Comuni dotati di piano urbanistico comunale – P.U.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.P.R.    Un’altra sentenza annulla, su ricorso di Imprese interessate, il divieto generalizzato della cartellonistica pubblicitaria (sentenza n. 2014 del 31 ottobre 2007) lungo la viabilità regionale (art. 110 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R.).

In precedenza, la sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 ottobre 2007, n. 1810 sul ricorso n. 969/2006 presentato dai Comuni di Arborea e di Marrubiu, aveva evidenziato due aspetti fondamentali: la Confindustria non appare legittimata a proporre ricorso in quanto non può vantare alcun interesse leso, la competenza per l’approvazione del P.P.R. permane in capo alla Giunta regionale

Com’è noto, le associazioni ecologiste Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia e Gruppo d’Intervento Giuridico sono intervenute ad opponendum davanti al T.A.R. a sostegno delle ragioni di salvaguardia ambientale presenti nel P.P.R. grazie al prezioso operato degli avvocati Carlo Augusto Melis Costa e Guendalina Garau.   Uno dei punti critici negativi evidenziati è stata proprio la procedura dell’intesa.

Nei prossimi mesi vi saranno le ulteriori udienze, fra cui, il 13 dicembre prossimo, quella relativa al ricorso n. 1019/2006 dei Comuni di Castelsardo, Valledoria, Bosa, Tempio Pausania, Gairo e delle società immobiliari Set s.r.l. e Vibrobeton s.r.l. dove siamo controinteressati, sempre presso la II Sezione (presidente Lucia Tosti, relatore Marco Lensi, componente Rosa Panunzio).

 

Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia, Gruppo d’Intervento Giuridico

 

 

 

da La Nuova Sardegna, 1 novembre 2007 

Altra tegola per Soru: il Tar demolisce l’intesa.  Illegittima la norma che obbliga l’accordo Comune-Regione sulle lottizzazioni. 700 le pratiche ferme in attesa dell’accordo previsto dall’articolo 15.   Augusto Ditel

 

CAGLIARI. Un’altra tegola si è abbattuta sulla testa di Renato Soru, un presidente al quale, di questi tempi, non ne va bene una. Il Tar ha demolito in un colpo solo il pilastro portante della programmazione urbanistica: la procedura di intesa. Vale a dire il processo di concertazione tra Comune, Regione e Provincia, al quale si devono sottoporre tutti i progetti di lottizzazione e i più importanti insediamenti turistico-immobiliari. Un colpo di ghigliottina e, zack, il comma quarto dell’articolo 15 delle norme di attuazione del Ppr è stato ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi di Cagliari.  La sentenza depositata ieri – presidente Lucia Tosti, consigliere estensore Rosa Pannunzio, consigliere Francesco Scano -, oltre a infliggere un colpo mortale alla legge che ha maggiormente caratterizzato l’azione di governo della giunta regionale, provocherà un terremoto di colossali proporzioni in tutta l’isola. Si calcola infatti che sono almeno settecento i progetti dalle dimensioni più disparate, che, per essere approvati devono (meglio: avrebbero dovuto, dopo la decisione del Tar) "andare a intesa", come ormai si usa dire in tutti gli uffici tecnici e nei consigli comunali della Sardegna. Settecento proposte di investimento spalmate in tutto il territorio regionale che rischiano seriamente di impantanarsi ancora, in attesa di nuovi provvedimenti.
 Il Tar. Il casus belli o, come sostiene qualcuno, l’apripista è stato il ricorso dei fratelli Molinas, imperatori del sughero che hanno diversificato i loro investimenti nel campo turistico e portuale. Assistiti dall’avvocato Pietro Corda, un amministrativista di primo piano, i riservatissimi imprenditori di Calanginus si erano opposti al diniego del comune di Golfo Aranci su un rilevante intervento turistico, in presenza di Puc approvato, da realizzare a Marana. Nonostante la loro propensione a dire sì all’insediamento, gli ammininistratori golfarancini avevano rimesso ogni decisione all’intesa. Stessa cosa per un altro progetto presentato da un imprenditore di Olbia, sempre a Golfo Aranci. Ieri il Tar ha dato ragione ai ricorrenti, compreso quello che riguardava anche un altro complesso turistico nel territorio di Santa Teresa, comune anch’esso dotato di Puc. Partendo da queste due bocciature, e considerando che tutte le altre decine di ricorsi al Tar (pare siano 80) si riferiscono proprio all’istituto dell’intesa, i giudici amministrativi – con motivazioni che inevitabilmente verranno confutate dalla Regione (come minimo, ci sarà un ricorso al Consiglio di Stato) – hanno dichiarato illegittima quella procedura.  «Il comma in contestazione – si legge nella sentenza – è stato introdotto quando ormai il procedimento di formazione del piano, in special modo nelle sue norme tecniche, si doveva ritenere concluso e quando l’impianto normativo si era definito nella sua consistenza oggettiva e nei contenuti sostanziali delle relative prescrizioni». La disposizione è illegittima «anche sul piano sostanziale e la norma viene vista come un ulteriore aggravio procedimentale».
 Le vittime. Infinito l’elenco delle vittime, quasi tutte illustri, della norma cassata dal Tar. Il primo della lista è Tom Barrack: il progetto della "sua" Colony Capital per il restyling di Porto Cervo e dintorni (170mila metri cubi, molti dei quali alberghieri) era destinato all’intesa. Stesso discorso per Roberto Colaninno che vuole realizzare a Is Molas il nuovo centro internazionale del golf con contorno di ville e alberghi (428mila metri cubi) progettati dal celebrato architetto Massimiliamo Fuksas. Si prosegue con La Maddalena, e la sua legittima ambizione a riconvertire la sua storica economia militare in quella turistica. Addio al progetto di Salvatore Ligresti a baia Trinta, ai 20milioni di euro di investimenti a Cala Lunga, alla ristrutturazione del Club Méditerranée e del villaggio Valtur. Grossi problemi anche a Olbia, dove Domenico Bonifaci, editore del quotidiano "Il Tempo" di Roma, ha presentato il progetto di un’imponente lottizzazione (residenze e ville) nel comparto "Cerasarda", alle porte della città gallurese.  La parola ora passa alla Regione. L’assessore all’urbanistica Gian Valerio Sanna dovrà trascorrere notti insonni per recuperare la norma voluta espressamente dal governatore Renato Soru per consentire alla Regione di esercitare il potere nei territori comunali di maggior pregio.

 

 

 

da L’Altravoce (http://www.altravoce.net/), 1 novembre 2007 

Sforbiciata al Piano paesaggistico. Il Tar sblocca le concessioni nei Comuni in regola con il Puc.

Quattro ricorsi e un solo verdetto: il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha annullato il quarto comma dell’articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. In concreto: non c’è più il blocco delle concessioni edilizie – in attesa delle "intese" previste dalla norma giudicata illegittima – nei Comuni già dotati di piano urbanistico. La seconda sezione del Tar, presidente Lucia Tosti, si è pronunciata su due ricorsi presentati contro la Regione e il Comune di Golfo Aranci (presentati uno dalla Torre Terrata srl e l’altro da Molina Immobiliare srl e Yachting club Marana srl, rappresentati dagli avvocati Pietro Corda e Ilaria Corda) e altrettanti ricorsi contro la Regione assieme al Comune di Santa Teresa di Gallura (i ricorrenti erano la Immobiliare SIFI srl e la Internautica Srl, con l’avvocato Gianmarco Tavolacci). Le amministrazioni comunali non si erano costituite in giudizio. I giudici amministrativi hanno valutato in tutti e quattro i casi «la legittimità delle modalità con cui la previsione contestata è stata inserita nelle norme tecniche di attuazione», sotto il profilo procedurale, e profilo procedurale, e nel merito, la «legittimità delle relative disposizioni in relazione al complesso delle disposizioni transitorie ed al quadro normativo che ne forma il presupposto».   Su richiesta del Tar, che aveva necessità di verificare alcune delle contestazioni mosse dai ricorrenti, «la Regione ha precisato che la modifica dell’art. 15, ovvero l’introduzione del quarto comma, si sarebbe resa necessaria "successivamente alla data di adozione" perché sarebbero pervenute all’amministrazione diverse segnalazioni che evidenziavano "alcuni elementi fortemente negativi" rappresentati dalla possibilità, per i comuni dotati di PUC, di mandare avanti – frettolosamente- interventi di trasformazione del territorio in base a semplice stipula di convenzione di lottizzazione entro il 24 maggio 2006».  Tuttavia, si legge in tutte e quattro le sentenze, «è un dato di fatto incontrovertibile che il comma in contestazione è stato introdotto quando ormai il procedimento di formazione del Piano, in special modo nelle sue norme tecniche, si doveva ritenere concluso e quando l’impianto normativo si era definito nella sua consistenza oggettiva e nei contenuti sostanziali delle relative prescrizioni. Non risulta peraltro e non è stato dimostrato in giudizio che la modifica ora in contestazione sia stata fatta oggetto di specifica discussione neanche in sede di approvazione del Piano da parte della Giunta».   Secondo i giudici amministrativi, la disposizione contestata «non solo non è stata fatta oggetto delle conferenze di copianificazione e di istruttoria pubblica, ma [...] non ha potuto essere sottoposta alla fase delle osservazioni da parte e dei comuni e dei privati titolari di posizioni differenziate e qualificate, e [...] non risulta esaminata e valutata, nei suoi effetti, da nessun organo titolare di competenze nell’adozione ed approvazione del Piano. Né può essere sufficiente l’approvazione da parte della Giunta del testo contenente la modifica, laddove non sia stato dimostrato o non sia stato possibile dimostrare quando, come e da chi tale modifica è stata introdotta e se la nuova formulazione della norma, nel testo ora contestato, sia stata sufficientemente evidenziata dall’organo (o ufficio) proponente all’organo collegiale, non trattandosi della correzione di un errore materiale o di una irregolarità».    Di fronte alle obiezioni presentate dai legali della Regione, che invocavano il "carattere speciale" della legge regionale che ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano, la sentenza ribatte che è prevista comunque «la partecipazione, a diversi livelli di incisività, sia del Consiglio regionale che degli enti locali, sia dei privati che di altri enti esponenziali (questi ultimi attraverso le osservazioni)», con un percorso che «prevede fasi distinte di adozione e di approvazione, e presenta dunque un livello di assimilabilità con la procedura di approvazione dei piani urbanistici tale da consentire di mutuare i principi giurisprudenziali formatisi in campo urbanistico».   La disposizione, fra l’altro, «incide in misura determinante sullo stesso uso del territorio», sottolineano i giudici amministrativi, «interferendo sia sull’autonomia dei Comuni, fatta salva dalla stessa legge regionale n. 8/2004, sia su una molteplicità di corrispondenti posizioni soggettive dei privati che lo stesso legislatore, nel disciplinare i contenuti del nuovo Piano paesaggistico, ha inteso salvaguardare, con una previsione che ha una sua coerenza, poiché "premia" i Comuni virtuosi dotatisi per tempo di piani urbanistici, approvati secondo regole già più sensibili alla presenza di valori paesaggistici da preservare».    Ragionando sulla natura del procedimento di intesa richiesto per il via libera alle concessioni edilizie, il Tar conclude che «l’imposizione di questo ulteriore aggravio procedimentale è illegittima anche sul piano sostanziale. Né può giustificare l’inserimento della norma, secondo una procedura quanto meno anomala, la constatazione che molti Comuni si siano affrettati ad approvare piani di lottizzazione prima dell’approvazione definitiva del Piano paesaggistico. Se tali piani sono stati approvati in modo legittimo, seguendo le procedure vigenti, è inutile l’aggravio del procedimento; se invece non sono state rispettate le norme non è con lo strumento dell’intesa che deve porsi rimedio all’illegittimità».   Da qui l’accoglimento dei quattro ricorsi e l’annullamento del quarto comma dell’articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, assieme ai provvedimenti dei due Comuni che avevano sospeso le concessoni edilizie chieste dai ricorrenti. Sbloccati quindi a Golfo Aranci le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione a Torre Terrata (zona F3 del PUC) e le opere di urbanizzazione ed edilizie del piano di lottizzazione convenzionato a Marana (zone F1A, G15 – G16); a Santa Teresa di Gallura il Comune potrà dare il via libera a due edifici residenziali in un lotto del piano di lottizzazione Ruoni Alta (comparto F4.8). Ma sono tanti i Comuni alle prese con casi analoghi.


Quei divieti sono una «immotivata limitazione della libertà di iniziativa economica». Graziati dal Tar i cartelloni lungo le strade.

«Una immotivata limitazione della libertà di iniziativa economica introdotta arbitrariamente in forza di un provvedimento amministrativo». Ecco perché – a giudizio del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – dev’essere annullato quasi interamente l’articolo 110 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, che aveva introdotto una severa disciplina per i cartelloni pubblicitari e in particolare li vietava lungo le strade.   La seconda sezione del Tar (presidente Lucia Tosti, consigliere Rosa Panunzio, consigliere estensore Grazia Flaim) ha accolto il ricorso presentato da una ventina di aziende del settore e da cinque associazioni di categoria: Fispe, Aicap, Anacs, Aifil, Assocaap, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Laruffa e Antonello Rossi. Le tesi dell’amministrazione regionale erano state presentate dagli avvocati Gian Piero Contu, Paolo Carrozza e Vincenzo Cerulli Irelli. La sentenza è datata 11 e 12 luglio 2007 ed è stata depositata ieri in segreteria.   Secondo i giudici amministrativi, nel discusso articolo 110 delle Norme tecniche di attuazione soltanto «la prima parte del primo comma è coerente con i principi stabiliti dalla legislazione statale, poiché fa riferimento a "beni paesaggistici" specificamente individuati e si limita a prescrivere la previa acquisizione dell’autorizzazione». Da annullare invece «la successiva prescrizione dello stesso primo comma, in base alla quale "tale divieto opera altresì lungo le viabilità principali della regione (statali e provinciali) lungo i cigli delle strade e comunque per tutto l’ambito dei coni visivi degli automobilisti»: con questa norma «si impone una tutela generalizzata a tutto il territorio regionale, esorbitando non solo dai confini degli ambiti entro i quali il piano è efficace, ma anche dai limiti fissati dalla legge statale e da quella regionale».   La sentenza del Tar fa notare che «le "viabilità principali della Regione", i cigli "delle strade" ed i "coni visivi", se non sono "siti nell’ambito ed in prossimità di beni" paesaggistici sottoposti a tutela, sono neutre quanto al profilo paesaggistico e la collocazione di cartelloni in tali aree è soggetta solo al rispetto delle diverse norme poste a tutela della sicurezza stradale od alle limitazioni disposte dagli enti locali nei limiti consentiti dalla legge. Il divieto introdotto con tale disposizione, come giustamente osservato dalla difesa dei ricorrenti, non rientrando in alcuna delle ipotesi tassative indicate dal legislatore nazionale e regionale, si traduce quindi in una immotivata limitazione della libertà di iniziativa economica introdotta arbitrariamente in forza di un provvedimento amministrativo».   Con motivazioni analoghe, i giudici spiegano l’annullamento del secondo comma dell’art. 110, che fa «riferimento alle "aree di elevata qualità paesaggistica" quale parametro per sancire il divieto assoluto di installazione di "pannelli di pubblicità commerciale, permanenti e provvisori". La categoria cui la norma si riferisce è assolutamente generica e non idonea a circoscrivere l’ambito della discrezionalità delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni. L’obbligo di sottoporre a valutazione caso per caso le richieste di installazione deve essere infatti collegato alla esistenza di vincoli certi quanto ad oggetto e si ribadisce ad individuazione e tipizzazione». Vincoli che in questo caso non sono rispettati: «un divieto generalizzato esteso a tutto il territorio regionale, collegato per di più a parametri incerti, è incoerente con i principi di rango gerarchicamente superiore che segnano il limite dell’esercizio del potere amministrativo di pianificazione paesaggistica ed è quindi stato illegittimamente inserito nelle norme di attuazione», si legge nella sentenza.    Accogliendo uno dei rilievi posti nel ricorso, il Tar sottolinea che «appare inoltre illogico che per le infrastrutture di grande impatto previste dall’art. 109 sia comunque prevista una valutazione di compatibilità paesaggistica da svolgere caso per caso, mentre solo per gli impianti pubblicitari sia stato introdotto un divieto generalizzato ed assoluto circoscritto ad aree non previamente individuate».   Annullato dai giudici amministrativi anche il terzo comma dell’articolo 110, quello che impone la rimozione di tutta la cartellonistica commerciale dislocata lungo la viabilità principale della regione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano paesaggistico: «con tale disposizione la Regione, esorbitando dai poteri che la legge le attribuisce nell’approvare lo strumento di pianificazione paesaggistica, ha inciso in modo indiscriminato ed illegittimo sulle posizioni qualificate e differenziate dei titolari di autorizzazioni alla installazione di cartelloni pubblicitari, con conseguente ingiustificata limitazione dell’efficacia temporale dei provvedimenti autorizzativi ancora in corso emessi dagli enti proprietari delle strade».   «La disposizione è illegittima in quanto irragionevole, sia con riferimento alla legislazione nazionale di riferimento, sia avuto riguardo alla normativa di attuazione del Piano che con questa sentenza è stata ritenuta esente da vizi», si legge nella sentenza. «In particolare è illegittima l’estensione della prescrizione a tutta la viabilità principale della Regione, senza alcuna distinzione tra aree di pregio ambientale, ed aree prive di rilevanza paesaggistica, con non consentita interferenza sull’attività posta in essere, legittimamente e sulla base delle norme vigenti al momento del rilascio degli atti abilitativi, da altre amministrazioni statali o locali».

 

 

 

da http://www.regione.sardegna.it/, 2 novembre 2007

Piano Paesaggistico dopo la sentenza del TAR.

La giunta regionale: errore macroscopico nell’interpretazione della sentenza, che ha come conseguenza maggior rigore.    L’istituto dell’intesa resta valido, tranne che per verificare le lottizzazioni che sono fatte salve nella fascia costiera per i comuni che avevano il PUC approvato e per i comuni senza PUC fuori dalla fascia costiera.    Non possono essere fatte salve delle lottizzazioni che non hanno i requisiti fissati dal Piano Paesaggistico, ma è sufficiente che sia il Comune a verificare autonomamente la sussistenza di questi requisiti.    E’ comunque la Regione, anche quando quelle lottizzazioni fatte salve sono certificate dai comuni e non attraverso l’intesa, che deve dare il nulla osta paesaggistico.

 

CAGLIARI 2 NOVEMBRE 2007 – Il Presidente della Regione, Renato Soru, ha rilasciato ieri, giovedì, la seguente dichiarazione:  "La ricerca di sensazionalismo ha fatto fare oggi qualche titolo che contiene un macroscopico errore di valutazione della sentenza del TAR e delle sue conseguenze sulla validità del Piano Paesaggistico Regionale. Innanzitutto il Piano Paesaggistico esce da questa prima fase di contestazioni e ricorsi – fra cui quello della Confindustria e di alcuni comuni – con un riconoscimento di piena legittimità del suo impianto, della sua struttura, della coerenza con la disciplina nazionale e quindi con il riconoscimento della sua piena validità. Potranno esserci singoli aspetti anche marginali che possono essere meglio precisati, cosa che potrà essere fatta in sede di discussione del PPR per la parte che riguarda gli ambiti interni, e l’attività dei giudici ci è utile anche per giungere a questo ulteriore livello di definizione.  Ma anche in questo caso specifico la sentenza del TAR non solo non apre varchi, anzi ribadisce maggiori vincoli e maggiore severità.  L’istituto dell’intesa – che è un istituto transitorio che regola l’attività edilizia e la permette a certe condizioni sino all’approvazione del PUC – è pienamente valido in gran parte delle circostanze previste dalle norme tecniche.  Viene considerato illegittimo perché inutile, per verificare le lottizzazioni che sono fatte salve nella fascia costiera per i comuni che avevano il PUC approvato e per i comuni senza PUC fuori dalla fascia costiera.  Questa illegittimità ha come conseguenza non che possano essere fatte salve delle lottizzazioni che non hanno i requisiti fissati dal Piano Paesaggistico, ma che è sufficiente che sia il Comune a verificare autonomamente la sussistenza di questi requisiti.   E’ comunque la Regione, anche quando quelle lottizzazioni fatte salve sono certificate dai comuni e non attraverso l’intesa, che deve dare il nulla osta paesaggistico.    La conseguenza della sentenza del TAR è dunque una maggiore severità, perché viene eliminata anche solo l’ipotesi che attraverso l’intesa si potessero approvare lottizzazioni prive dei requisiti richiesti per essere fatte salve. Comune e Regione verificano separatamente queste lottizzazioni: il Comune valutandone la rispondenza ai requisiti, la Regione successivamente, verificando la possibilità di concedere o no il nulla osta".

 

(foto S.D., archivio GrIG)

  1. gruppodinterventogiuridico
    3 Novembre 2007 a 10:27 | #1

    da La Nuova Sardegna, 3 novembre 2007

    La sentenza emette un giudizio sull’esecutivo e pone interrogativi sul ruolo del presidente. Il Tar: interferenza sull’autonomia dei comuni. «Chi ha inserito la modifica dopo l’adozione del Ppr? La giunta perché non ne ha discusso?»

    CAGLIARI. Un’accusa e un giallo sull’identità dell’accusato. L’analisi della sentenza con cui il Tar ha cassato l’ormai famigerato quarto comma dell’articolo 15 contiene alcuni passaggi che censurano senza complimenti il comportamento della giunta regionale e in particolare quello del suo capo. Su Renato Soru si concentra il maggior numero d’indizi per la sua iniziativa d’inserire, dopo l’adozione del Ppr, proprio la norma ritenuta illegittima dai giudici amministrativi. E la giunta regionale ha approvato in modo acritico quell’ulteriore vincolo voluto dal presidente. Nel giorno in cui l’assessore regionale all’Urbanistica privilegia gli aspetti tecnici della sentenza e trascura quelli politici, annunciando che la Regione non ricorrerà al Consiglio di Stato (quindi il Tar ha ragione), l’attenzione di chi opera nel settore turistico-immobiliare (politici, ma non solo: c’è un esercito di tecnici che sta studiando la materia) si concentra su un paio di paginette della sentenza emessa il 27 giugno scorso e depositata il 31 ottobre. La sentenza relativa al ricorso presentato da “Molina Immobiliare srl” e “Yachting club Marana srl”, società che fanno capo alla famiglia Molinas di Calangianus, lanciata ormai da anni negli investimenti in campo turistico e portuale, come dimostra il progetto su Marana (comune di Golfo Aranci, dotato di Puc) per realizzare il quale gli imperatori del sughero non hanno ottenuto la concessione edilizia.

    La storia. Nella fase istruttoria, il Tar ha chiesto alla Regione perché mai fosse stato introdotto il quarto comma dell’articolo 15 – quello che impone la procedura d’intesa (prevista nell’articolo 11) – «in una fase successiva alla data di adozione» delle norme di attuazione del Ppr. Come risposta, la Regione ha sostenuto che «erano pervenute diverse segnalazioni che evidenziavano alcuni elementi fortemente negativi rappresentati dalla possibilità, per i comuni col Puc, di mandare avanti frettolosamente interventi di trasformazione del territorio in base a semplice stipula di convenzione di lottizzazione entro il 24 maggio 2006».

    La correzione. Insomma, qualcuno (non si sa chi) ha introdotto la modifica all’articolo 15 e il 5 settembre 2006 la quarta Commissione «ha preso atto delle modifiche apportate». Ecco le bacchettate del Tar, dopo la replica della Regione. «E’ incontrovertibile – sostengono i giudici – che il comma in contestazione è stato introdotto quando ormai il processo di formazione del piano si doveva ritenere concluso e quando l’impianto normativo si era definito nella sua consistenza oggettiva e nei contenuti sostanziali delle relative prescrizioni». Di più. «Non risulta – si legge ancora nella sentenza – e non è stato dimostrato in giudizio che la modifica in contestazione sia stata fatta oggetto di specifica discussione neanche in sede di approvazione del Piano da parte della giunta regionale». Pare di capire che la modifica sia stata decisa da Soru (e da Gian Valerio Sanna) e che l’esecutivo ne abbia preso semplicemente atto senza entrare nel merito. Sanna, ieri, ha confermato che comunque la giunta ha approvato. Ma il Tar affonda il coltello: «L’approvazione della giunta del testo contenente la modifica non può essere sufficiente, laddove non sia stato dimostrato o non sia stato possibile dimostrare quando, come e da chi tale modifica è stata introdotta e se la nuova formulazione della norma contestata sia stata sufficientemente evidenziata dall’organo proponente all’organo collegiale, non trattandosi della correzione materiale o di una irregolarità».

    L’autonomia dei comuni. Per il Tar, questa autonomia è stata violata. «La disposizione – secondo i giudici – non si limita a introdurre, come sostenuto dalla difesa della Regione, un’innovazione strumentale nel modo di attuare le previsioni del Ppr, ma incide in misura determinante sullo stesso uso del territorio, interferendo sia sull’autonomia dei comuni, fatta salva dalla stessa legge regionale 8 (la salvacoste ndr), sia sulle soggettive posizioni dei privati che lo stesso legislatore, nel disciplinare i contenuti del nuovo piano paesaggistico, ha inteso salvaguardare con una previsione che ha una sua coerenza visto che “premia” i comuni virtuosi dotatisi per tempo dei piani urbanistici». In definitiva, si tratta dell’«imposizione illegittima di un ulteriore aggravio procedimentale, anche sul piano sostanziale».

    «I vincoli sono stati rafforzati».

    Sanna: nessuna ricaduta negativa sulla salvacoste.

    CAGLIARI. Una decisione, quella del Tar sul Piano paesaggistico, che ha generato due letture contrapposte: per la giunta regionale non solo non esiste alcun problema ma i vincoli diventano più rigidi; per l’opposizione, invece, la legge è stata addirittura disinnescata. L’esecutivo alza il tiro anche sul «sensazionalismo» dei giornali che, a suo giudizio, sarebbero caduti in gravi errori di valutazione mentre per il Centrodestra «Soru gioca d’azzardo». L’assessore all’Urbanistica, Gian Valerio Sanna, è sorpreso: «Ma quale colpo mortale al piano paesaggistico regionale? Non scherziamo: il Tribunale amministrativo regionale, precisando un’imperfezione, ha sollevato la Regione da un onere che ora è completamente in capo ai Comuni e ai loro uffici tecnici i quali, peraltro, sicuramente chiederanno il supporto alla Regione, in quanto è stato tolto uno strumento di agevolazione per le amministrazioni locali». Secondo l’assessore Sanna «i vincoli non sono stati messi in discussione, ma rafforzati» ed ora occorrerà seguire la procedura ordinaria che prevede che alcune autorizzazioni siano verificate e rilasciate dai Comuni, mentre altre dalle Regione, singolarmente in tempi distinti. La spiegazione tecnica dell’assessore è questa: «L’articolo 2, contestato, ribadisce quanto già previsto dalla legge 45 del 1989 e cioè che la competenza di presentazione e approvazione del Ppr è della Giunta. Solo che con la legge del 1989 i vari passaggi erano più lenti e noi li abbiamo accelerati». Gian Valerio Sanna ha anche spiegato che l’eventuale abrogazione della salvacoste avrebbe potuto avere ripercussioni negative solo nel momento in cui si stava predisponendo il Piano ma non ora che è stato già approvato. L’assessore specifica che con lo strumento dell’intesa era stata trovata «una sintesi» che oggi viene a mancare, «i Comuni non si prenderanno la responsabilità di dire se quelle lottizzazioni sono o meno regolari», ma che alla fine non inciderà se non in maniera marginale. Su seicento intese – afferma Gian Valerio Sanna – soltanto venticinque, (cioè il 4,2% delle pratiche), rientra nella casistica che si sarebbe rifatta al comma «cassato» dai giudici del tribunale amministrativo della Sardegna. Per quanto riguarda l’altro punto della sentenza del Tar, e cioè il divieto negato sulla cartellonistica pubblicitaria, l’assessore all’Urbanistica ha spiegato che il problema è il mancato richiamo alla normativa in vigore: «I beni paesaggistici nella zona costiera sono già tutelati e in quelle zone non possono essere installati cartelli pubblicitari. Fra qualche settimana – annuncia Sanna – approveremo il Piano paesaggistico per le zone interne, che recepisce anche le circolari esplicative del Ppr, dove verranno specificati i beni da tutelare». Gian Valerio Sanna ha fatto queste precisazioni in una conferenza definita «di servizio perché è dovedere di tutti stare ai fatti e ciò che comportano ai cittadini». Secondo l’assessore all’Urbanistica, dunque, la sentenza del Tar non può aprire alcun varco: «Sì, viene considerata illegittima perchè inutile solo in casi specifici ma è confermata tutta la validità». Alfredo Franchini

    «Soru e la giunta giocano d’azzardo».

    La Spisa: «Per loro è una batosta ma chi pagherà i danni causati?»

    CAGLIARI. La spiegazione dell’assessore all’Urbanistica, Gian Valerio Sanna, non ha convinto l’opposizione di Centrodestra: «La giunta Soru continua a giocare d’azzardo e a sfidare la giustizia», afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Giorgio La Spisa. Per La Spisa, infatti, la questione dell’Intesa «era un meccanismo discrezionale che dava alla Regione poteri arbitrari assoluti e che era stato inserito alla fine del procedimento di adozione del Piano paesaggistico regionale». La giunta è stata accusata di «ingiustificato trionfalismo» e di «non avere buonsenso», quando, invece – è la tesi dell’opposizione – «è stato rispedito al mittente il tentativo accentratore della Regione a danno degli enti locali». Il Centrodestra è andato poi al cuore della questione: «Vogliamo sapere chi pagherà i danni a coloro che si sono visti bloccati gli investimenti», ha detto Pierpaolo Vargiu (Riformatori) che ha citato i casi di Tuvixeddu a Cagliari e degli impianti eolici. «Sono stati restituiti ai cittadini i diritti acquisiti», ha affermato Ignazio Artizzu (An), «il sistema dell’intesa era tutto fuorchè un sistema di regole uguali per tutti». Artizzu ha poi denunciato che «alcuni imprenditori hanno acquistato a prezzi più bassi di mercato sfruttando le incertezze, sappiamo che si sono mossi grossi investitori, ad esempio nella Costa Verde». Alberto Randazzo (Udc) si è augurato che la prossima settimana l’Ufficio regionale per il Referendum conceda «al popolo sardo la possibilità democratica di esprimersi sulla legge salvacoste» alla luce delle trentamila firme raccolte e presentate. In ogni caso, ha concluso La Spisa, «sarebbe meglio revisionare la legge e il Piano, anche se ragionevolezza, dall’altra parte, non ci sembra di vederne». L’ex presidente Mario Floris (Uds) ricorda che «l’assessore Sanna ha sempre definito i ricorsi al Tar contro il Ppr come carta straccia e ora, invece, carta canta perché la sentenza non fa una grinza tant’è che la Regione pare non intenda nemmeno ricorrere al Consiglio di Stato». Floris ritiene che il rilievo del Tar non sia certo di poco conto: «Al di là del sistema delle Intese è il metodo prevaricatore della giunta sulle competenze del Consiglio che è stato condannato; la giunta aveva inserito in maniera surrettizia nel norme del Ppr vincoli e procedure che non avevano né la legittimazione politica né quella giuridica». Per il deputato Michele Cossa «il Tar incomincia a fare giustizia sul Ppr e come Associazione sarda degli enti locali non possiamo non esprimere un giudizio positivo». Cossa ricorda che con il Ppr e con la pratica delle intese la Regione «aveva di fatto reintrodotto un sistema di cotnrolli che era stato abrogato conle leggi Bassanini, inaccettabili sul piano giuridico e delle responsabilità pianificatrici e di uso del territorio di competenza dei Comuni. Fa specie», conclude Cossa, «che il persidente Soru e l’assessore Sanna anzichè accettare in tutta umiltà il giudizio dei giudici amministrativi si siano lasciati andare a proclami che inaspriscono e che preoccupano». Per Fedele Sanciu (Fi), «non sono bastate le molteplici voci di disapprovazione, le sentenze della Corte dei Conti, il pronunciamento della Corte d’Appello sulla Statutaria e la recente decisione del Tar a frenare l’inarrestabile smania del presidente Soru di voler controllare tutto e tutti». A giudizio del senatore azzurro la sentenza del Tar equivale a uno «schiaffone» per la politica del presidente Soru. «Le pronunce degli organi giudiziari non fanno altro che confermare quanto siano sbagliate le scelte dell’uomo solo al comando che in spregio della Costituzione, dello Statuto e delle norme pretende di regnare sul popolo sardo. Accogliendo il primo dei ricorsi presentati contro il Ppr – ha concluso l’esponente azzurro – il Tar infligge «una batosta alle scelte con le quali Soru sta governando la Sardegna».

  2. gruppodinterventogiuridico
    2 Novembre 2007 a 10:11 | #2

    da La Nuova Sardegna, 2 novembre 2007

    Piano paesaggistico, si riapre la «guerra». Ma Soru smentisce lo stop: «Ora i vincoli sono più forti». «Il no all’Intesa riguarda solo pochi Comuni». CAGLIARI. Il presidente getta acqua sul fuoco: «Non cambia niente». L’oppositore rilancia la sfida: «E’ l’ennesimo fallimento». Il tecnico avverte: «A rischio altre norme di salvaguardia». Dopo la sentenza del Tar che ha annullato un comma delle norme tecniche è ripresa la guerra sul Piano paesaggistico. Sul quale pende ora anche il referendum abrogativo regionale: lunedì la decisione finale. Quella di ieri, nonostante la festività, è stata un’intensa giornata di lavoro per il presidente della giunta regionale, Renato Soru, e l’assessore all’Urbanistica, Gian Valerio Sanna. I quali, in un lungo vertice assieme a diversi collaboratori hanno studiato la sentenza con cui il Tar, mercoledì, ha annullato il quarto comma dell’articolo 15 delle norme tecniche del Ppr, il comma che prevedeva, per i Comuni con il Piano urbanistico già approvato, la procedura dell’Intesa con la Regione per l’approvazione finale delle lottizzazioni e dei piani attuativi già varati. Nel vertice è stato verificato che si tratta solo delle «lottizzazioni già fatte salve» per le quali resta comunque «l’obbligo del nullaosta paesaggistico se non ottenuto dopo il dicembre 2005». Nel vertice è stato inoltre verificato che l’istituto dell’Intesa è stato salvato per tutti gli altri casi (ampliamenti, costruzioni nell’agro, eccetera) e che l’ultima parola resta comunque alla Regione attraverso gli uffici del Paesaggio, che sono in grado di bloccare qualsiasi pratica giudicata non in linea con il Ppr. Secondo i partecipanti al vertice (Gian Valerio Sanna parlerà solo oggi in una conferenza stampa per chiarire il punto di vista della Regione) i progetti interessati dalla sentenza del Tar «sono una decina». Ma si dovrà poi verificare (e lo faranno i giudici del Tar in prossime udienze) se i rilievi si allargheranno ad altri articoli di legge: lo si capirà quando arriveranno i ricorsi sull’Intesa presentati per progetti nei Comuni che non hanno il Puc approvato. Renato Soru, comunque, non sembra preoccupato. Dopo il vertice con Sanna ha diffuso una lunga dichiarazione proprio per dire che «non cambia niente» e che, anzi, «ora i vincoli sono più forti». Il presidente ha voluto subito precisare che la sentenza del Tar che ha accolto i ricorsi di alcune società immobiliari del nord Sardegna, «non apre alcun varco»: la procedura dell’Intesa è stata «considerata illegittima semplicemente perché inutile e solo nei casi specifici delle lottizzazioni fatte salve nella fascia costiera per i Comuni che hanno il Puc approvato e per i Comuni senza il Puc fuori dalla fascia costiera». Mentre per il resto («la gran parte delle circostanze previste dalle norme tecniche di attuazione del Ppr») è stata, ha detto, «confermata la sua validità». Secondo Soru il Ppr «esce da questa prima fase di contestazioni e ricorsi, fra cui quello della Confindustria e di alcuni Comuni, con un riconoscimento di piena legittimità del suo impianto, della sua struttura, della coerenza con la disciplina nazionale e quindi con il riconoscimento della sua piena validità». E ha aggiunto: «Potranno esserci singoli aspetti anche marginali che possono essere meglio precisati, cosa che potrà essere fatta in sede di discussione del Piano per la parte che riguarda gli ambiti interni, e l’attività dei giudici ci è utile anche per giungere a questo ulteriore livello di definizione». La illegittimità rilevata dal Tar, ha dichiarato Soru, «ha come conseguenza non che possano essere fatte salve delle lottizzazioni che non hanno i requisiti fissati dal Piano paesaggistico, ma che è sufficiente che sia il Comune a verificare autonomamente la sussistenza di questi requisiti. E’ comunque la Regione, anche in questi casi, che deve dare il nullaosta paesaggistico». Quindi «è eliminata anche solo l’ipotesi che attraverso l’Intesa si potessero approvare lottizzazioni prive dei requisiti richiesti per essere fatte salve». La lettura data da Soru non è stata certo condivisa da Mauro Pili che ha invece parlato di «un fallimento dietro l’altro». La bocciatura di quella «norma discrezionale» è «sacrosanta», ma «restano restano in piedi in tutta la loro gravità» altre norme che «cancellano i Comuni, mettono a rischio l’ambiente e in ginocchio la Sardegna». Per questo motivo «è importante che siano i sardi a decidere se approvare o bocciare il Ppr con il referendum». Lunedì si saprà se quello abrogativo del Ppr sarà ammesso o no. Durissimo anche il giudice del senatore olbiese Fedele Sanciu (Forza Italia: «Non sono bastate le molteplici voci di disapprovazione, le sentenze della Corte dei Conti, il pronunciamento della Corte d’Appello sulla Statutaria e la recente decisione del Tar a frenare l’inarrestabile smania del presidente Soru di voler controllare tutto e tutti». Quelli del Tar sono «sonori schiaffoni». Secondo Silvestro Ladu, capogruppo di Fortza Paris in consiglio regionale, la sentenza del Tar «elimina un vero e proprio obbrobrio legislativo che dava alla giunta un potere discrezionale di stampo feudale: con le stesse regole tutto poteva essere permesso o vietato». Il tecnico Alberto Boi, responsabile del Centro servizi urbanistici e consulente di diverse Procure, ha spiegato che «gli effetti della sentenza sono immediati, per cui i Comuni devono rilasciare le concessioni edilizie». Inoltre, a suo avviso «le motivazioni della sentenza non sono solo procedurali ma sostanziale, per cui a essere messo in discussione è l’intero istituto dell’Intesa perché toglie la competenza esclusiva al Comune in materia urbanistica». Pertanto, ha concluso Boi, «la Regione farebbe bene a non impugnare la sentenza del Tar, né a chiedere la sospensiva». Perché se la sospensiva non venisse accolta si creerebbe una paralisi di almeno due-tre anni in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato. E allora? «La Regione – ha concluso – deve dotarsi subito di una norma che abbia i requisiti di legge, in caso contrario si entrerebbe in una fase di caos e tutto il Ppr, con i successivi ricorsi in punti decisivi, potrebbe essere fatto decadere dai giudici». A quel punto «i danni sarebbero irrimediabili». Filippo Peretti

    Le reazioni in Gallura dove centinaia di progetti sono legati alla procedura dell’Intesa. I sindaci: «La Regione si muova». Prevale la cautela, ancora troppa confusione normativa.

    OLBIA. Niente perdite di tempo, siamo galluresi. L’alt alle intese comuni-Regione imposto dal tribunale amministrativo coglie di sorpresa i sindaci del nord est dell’isola, anche quelli che si sono sempre dichiarati contrari al Piano paesaggistico regionale. Tutti chiedono che la Regione si dia una mossa.

    La cancellazione della norma che impone l’accordo tra gli enti locali sulle lottizzazioni apre scenari completamente nuovi, che attualmente neppure i sindaci riescono a immaginare compiutamente. Soltanto Olbia, Arzachena, la Maddalena e Santa Teresa (le ultime due hanno già il Puc) avevano messo sul tavolo della Regione oltre duecento progetti di intesa. Tra questi, contornati da vere e proprie minuzie, anche alcuni progetti da milioni di euro che potrebbero cambiare il volto dei rispettivi territori. Da quello della Colony Capital di Tom Barrack per la riqualificazione della Costa Smeralda, a quelli proposti per la Maddalena, riguardanti Baia Trinita, il villaggio Valtur e il Club Mediterranée, sino alla lottizzazione di Cerasarda, alla periferia di Olbia. «Questa decisione non ci preoccupa – commenta il sindaco di Santa Teresa, Piero Bardanzellu -. Sapevamo che alcuni dei ricorsi presentati sarebbero andati in porto, ed è quello che è successo. Io non sono uno che va contro l’ordine costituito, ma troppa rigidità e un dialogo inesistente finiscono per danneggiare un po’ tutti. É il momento di sedersi intorno a un tavolo e riscrivere certe norme». Bardanzellu difende le proposte presentate dal suo comune: «Presenteremo un supplemento di istruttoria – dice – e aspetteremo il risultato pratico di questa sentenza. Soltanto due giorni fa eravamo a Cagliari per discutere dei nostri progetti. Entro un mese avremo un nuovo confronto». Pasquale Ragnedda, primo cittadino di Arzachena è stato ed è uno dei più strenui oppositori del Ppr. Dal suo comune sono partiti per Cagliari almeno cento progetti per le intese. In questo caso, però, Ragnedda mostra una certa cautela. «Sto aspettando di leggere l’intero dispositivo della sentenza – dice -. Allo stato attuale non è affatto chiaro se la situazione dei comuni che hanno già il il Puc sia la stessa degli altri. I nostri progetti non erano ancora stati esaminati dalla Regione, anchè perchè da quello che so si era deciso di dare la priorità alla Maddalena. In ogni caso si tratta di un lavoro improbo per gli uffici regionali, che a mio parere non sono in grado di smaltire tutte le domande in tempi adeguati». La sentenza del Tar, in ogni caso, cambia le carte in tavola: «Se l’interpretazione dovesse essere quella emersa in questi giorni – dice Ragnedda – potremmo dichiararci soddisfatti, perchè in questo modo la potestà verrebbe restituita ai Comuni. Per ora attendiamo di saperne di più: prima di pronunciarci è il caso di esaminare la documentazione». Se il comune di Arzachena aveva potenzialmente in ballo un centinaio di intese, Olbia non è da meno: anche dal capoluogo era partita una vagonata di documenti da proporre agli uffici regionali. E anche in questo caso i commenti sono piuttosto prudenti: «Ho appena scaricato da internet la sentenza del Tar – dice l’assessore all’Urbanistica, Marzio Altana -. In questi giorni studieremo le carte e chiederemo un parere legale per decidere cosa fare. Quella legge è penalizzante, ma è pur sempre una legge e va rispettata. Si dice troppo spesso che Olbia vuole cementificare tutto, invece negli ultimi anni le amministrazioni hanno salvaguardato l’ambiente. E volumetrie ne sono state concesse meno che in altri comuni. Ora attendiamo che la Regione intervenga, servono risposte immediate per i cittadini e gli imprenditori, che le aspettano da troppo tempo».

    Chi tempo non ne vuole proprio perdere è la Maddalena, sospesa tra l’addio alla base Usa e l’approssimarsi del G8. «La norma che è stata annullata – commenta il sindaco Angelo Comiti – permetteva di aprire una finestra dalla quale far passare i progetti e gli adeguamenti del Puc. C’era la possibilità di velocizzare le procedure. Per questo sono dispiaciuto, ora abbiamo una preoccupazione in più. Dei 22 progetti presentati, la Regione ne aveva ritenuto compatibili una decina. La nostra è una situazione particolare: abbiamo assoluto bisogno di far ripartire l’economia. La nostra ricettività alberghiera è semplicemente ridicola. La riconversione per noi è essenziale: se per altri si tratta di migliorare l’economia, noi dobbiamo partire da zero. E ora temo che occorrerà ancora più tempo».

    Il presidente. «NON CAMBIA NULLA, L’INTESA E’ CADUTA PERCHE’ INUTILE».

    Il presidente della Regione, Renato Soru: «La sentenza del Tar non fa crollare il Piano paesaggistico, anzi, i vincoli sono ora più forti: l’Intesa della Regione è stata semplicemente considerata illegittima, in casi specifici dei Comuni costieri col Puc, solo perchè inutile. E comunque, anche in questi casi, l’ultima parola spetta sempre alla Regione con il nullaosta paesaggistico».

    L’oppositore. «E’ UN ALTRO FALLIMENTO, ORA TUTTI AL REFERENDUM».

    Il deputato di Forza Italia Mauro Pili: ««Un fallimento dietro l’altro. La decisione del Tar ripristina un minimo di legalità, è un primo importante tassello per smontare il più grande progetto speculativo, ora ci sarà il referendum abrogativo contro un Ppr che da una parte vieta tutto e dall’altra, con l’Intesa, avrebbe consentito a Soru di premiare gli amici e punire i nemici».

    Il tecnico. «A RISCHIO ALTRE NORME, LA REGIONE CORRA AI RIPARI».

    Alberto Boi, responsabile del Crsu: «Gli effetti della sentenza sono immediati, i Comuni devono rilasciare subito le concessioni edilizie. La Regione farebbe bene a non resistere in giudizio e a correre ai ripari approvando norme legittime, a rischio c’è l’istituto dell’Intesa che mina il ruolo dei Comuni, nelle altre cause potrebbero crollare parti fondamentali del Ppr».

    Il comitato: grazie al Tar non ci saranno 500 disoccupati.

    I cartellonisti esultano: abbiamo vinto la battaglia.

    CAGLIARI. «Dopo un anno e mezzo di lotta, abbiamo vinto la nostra battaglia»: così Cristina Cocco, del Comitato cartellonisti della Sardegna, ha salutato la decisione del Tar di accogliere il ricorso presentato dagli operatori di settore, con l’obiettivo dichiarato di cassare l’articolo 110 del Piano paesaggistico regionale. In sostanza, la norma introdotta dal Ppr impediva l’installazione di nuovi cartelloni pubblicitari ai bordi delle strade, con particolare riguardo per i luoghi di notevole pregio naturalistico e culturale, e imponeva agli operatori lo smantellamento delle installazioni già esistenti. Con la decisione del Tar, l’articolo perde validità e, dunque, i cartellonisti cantano vittoria. Il divieto di installare i pannelli pubblicitari «lungo le strade principali, i cigli delle strade ed i coni visivi – si legge nel dispositivo emesso dal Tar – non rientrando in alcuna delle ipotesi tassative indicate dal legislatore nazionale e regionale, si traduce quindi in una immotivata limitazione della libertà di iniziativa economica introdotta arbitrariamente in forza di un provvedimento amministrativo. L’obbligo di sottoporre a valutazione caso per caso le richieste di installazione deve essere collegato alla esistenza di vincoli certi». Una decisione che in sostanza accoglie le richieste già avanzate dai cartellonisti in diversi incontri, sia con il presidente Soru che con l’assessore regionale all’Urbanistica Gianvalerio Sanna, risolti con una sospensione delle norme di attuazione dell’articolo incriminato. Sul futuro però, non c’era alcuna certezza. Almeno fino a ieri. «Con questa decisione – ha aggiunto Cristina Cocco – il tribunale amministrativo ha di fatto abolito il famigerato articolo 110, e la questione dovrebbe essere risolta». La parola fine però non può ancora essere scritta: all’indomani della debacle, il presidente della Regione Renato Soru potrebbe infatti decidere di contestare il pronunciamento del collegio giudicante, presieduto da Lucia Tosti, e rivolgersi alla magistratura di Stato per chiedere l’annullamento del provvedimento pro-cartellonisti. Se questo dovesse accadere, come si muoverà il Comitato? «Confidiamo assolutamente nell’operato della magistratura – ha assicurato la portavoce degli operatori – così come abbiamo fatto in attesa del pronunciamento arrivato dal Tar: è impossibile che la magistratura possa accettare la cancellazione di una intera categoria di lavoratori. Perché la verità è una: se non avessimo presentato questo ricorso, ad oggi centocinquanta aziende avrebbero chiuso i battenti e, compreso l’indotto, ci sarebbero circa cinquecento nuovi disoccupati. Meno male che abbiamo ancora la libertà di poterci rivolgere alla magistratura – ha concluso Cocco, riservando una stoccata al vetriolo all’esecutivo regionale – perché con un governo del genere, che ci sta togliendo tutto, ci siamo mossi prima che venga cancellata anche questa libertà».

    Pablo Sole

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