Porto Pino, è lottizzazione abusiva anche per la Corte d’Appello!

Con sentenza del 4 dicembre 2008, la Corte d’Appello di Cagliari, Collegio I (Presidente Onni), ha confermato la sentenza di primo grado del 25 settembre 2007 relativa alla lottizzazione abusiva realizzata sull’ Isoletta di Corrumanciu, nello Stagno di Porto Pino, in Comune di Sant’Anna Arresi (CI). Accolte le richieste della Procura generale della Repubblica (dott.ssa Lucina Serra) e delle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico costituite parte civile grazie al prezioso operato dell’avv. Carmela Fraccalvieri. Le motivazioni saranno depositate entro 30 giorni. Confermata, quindi, in tutti i punti la sentenza 25 settembre 2007 del Tribunale penale di Cagliari (I Sez.), presidente dott. Francesco Sette, che, accogliendo in gran parte le richieste del pubblico ministero dott. Daniele Caria e delle parti civili rappresentate dall’avv. Carmela Fraccalvieri, aveva condannato Monti Francesco, amministratore delegato della Isolotto Immobiliare s.r.l., Pilloni Fulvio, direttore dei lavori, e Granella Massimo Paolo, responsabile dell’Area tecnica del Comune di S. Anna Arresi, per violazione delle norme relative alla tutela paesaggistica (artt. 110 cod. pen., 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni) e della presenza del Parco geo-minerario. 10 mesi di arresto con la condizionale, 20 mila euro di ammenda, demolizione degli abusi edilizi e ripristino ambientale, 8.000 euro di risarcimento danni + spese legali in favore delle parti civili ecologiste. Granella Massimo Paolo è stato invece assolto per l’ipotesi di reato di cui all’art. 323 cod. pen. (abuso d’ufficio). La lottizzazione nello Stagno di Porto Pino (S. Anna Arresi), era già posta sotto sequestro dopo le denunce ecologiste (esposto del 22 aprile 2004) e le indagini della competente Procura della Repubblica e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Il dibattimento penale (procedimento n. 5988/2004 R.N.R.) ha avuto inizio il 20 febbraio 2006 e si è svolto nel corso di alcune udienze.
Le 45 unità immobiliari (36 villette + 9 strutture commerciali) quasi completate sull’Isoletta di Corrumanciu, nel bel mezzo dello Stagno di Porto Pino, non sono mai state autorizzate sotto il profilo della tutela paesaggistica (decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni). Infatti, l’Isoletta di Corrumanciu ricade entro lo Stagno di Porto Pino, appartenente al demanio marittimo (artt. 822 e ss. cod. civ.) e direttamente comunicante con il mare: è, quindi, tutelata con vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 42/2004 e già nella normativa previgente), come esplicitamente chiarito dalla circolare Ass.to reg.le P.I. e BB.CC. – Ufficio centrale tutela paesaggio n. 16210 del 2 luglio 1986, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione del 24 giugno 1986 ("le sponde degli stagni, ove questi ultimi appartengano al demanio marittimo, rientrano nella categoria dei territori vincolati paesisticamente dall’art. 1, primo comma, lett. a), della l. 431", circ. cit., paragr. 1). Pertanto si tratta di abusi edilizi, come aveva confermato l’Assessorato regionale della pubblica istruzione e beni culturali – Servizio tutela del paesaggio di Cagliari (nota prot. n. 4008 del 24 maggio 2004). Per giunta in una zona umida costiera estremamente importante sotto il profilo ambientale e naturalistico, tanto da esser contigua al sito di importanza comunitaria (SIC) "Porto Pino" (codice ITB00060) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali.
Con provvedimento del 25 ottobre 2004 il complesso edilizio era stato posto sotto sequestro penale (art. 321 cod. proc. pen.) da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Sequestro confermato da ordinanza Tribunale penale di Cagliari (sez. II) n. 61/04 del 12 novembre 2004. Il G.U.P. dott.ssa Ermengarda Ferrarese, nell’udienza tenutasi il 23 novembre 2005 (procedimento G.I.P. n. 6885/04), accoglieva accolto l’istanza di costituzione di parte civile avanzata dall’avv. Carmela Fraccalvieri per conto delle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico, autrici delle azioni legali che hanno dato avvio agli accertamenti di legge condotti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Ispettorato ripartimentale di Iglesias e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Alla successiva udienza G.U.P. del 15 febbraio 2006 è stata verificata l’intervenuta estinzione del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. per intervenuta oblazione. Nelle prossime settimane si vedrà, infine, se sarà inoltrato ricorso alla Corte di Cassazione da parte della difesa.
Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra

(foto C.B., S.C. archivio GrIG)




Naturalmente, Mire’, se trovi uno sponsor per il tuo 110 e lode, è meglio:-)
Moriconi è esponente politico di primo piano a livello locale (presidente provinciale del P.D., assessore provinciale), non un avvocato. Non conosco poi particolari ulteriori, mi esprimerei su cose che non conosco e che probabilmente tu conosci meglio di me. Posso, invece, dirti di non abbandonarti nè all’invidia nè alla disperazione perchè una laurea con 110 e lode non è poco per trovare una strada per un lavoro soddisfacente. Grazie per la stima!
Non c’entra nulla con la vicenda Porto Pino.
Gradirei venisse fatto un confronto con l’affaire Moriconi.
Più che per invidia, per disperazione.
Così, da buona laureata 110/110 e lode disoccupata.
Siete bravi e coraggiosi (fra quei 400.000 ci sono anch’io!). Ciao.
Mirella, ne ho avuto conferma. C’entra qualcosa con la vicenda di Porto Pino?
Bravi!
Ma la Fraccalvieri è lo stesso avvocato assunto da pochi giorni al tecnocasic?
da L’Unione Sarda, 5 dicembre 2008
Porto Pino. Dieci mesi (con la condizionale) per ex tecnico comunale, impresa e direttore dei lavori. Quaranta villette da demolire. Confermate le condanne per tutti gli imputati. Le quaranta villette di Corrumanciu devono essere demolite. Il provvedimento è stato confermato dai giudici della Corte d’Appello di Cagliari che hanno anche ribadito la condanna a dieci mesi per l’ex tecnico comunale, l’impresa e il direttore dei lavori. (Andrea Scano)
I giudici della Corte d’Appello confermano: le villette di Corrumanciu sono abusive e devono essere demolite. E chi le ha costruite, o ne ha autorizzato l’edificazione violando i vincoli della tutela paesaggistica, deve scontare dieci mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, pagare un’ammenda di 20 mila euro e una provvisionale di 8 mila alle associazioni ambientaliste Amici della Terra e Gruppo di intervento giuridico, promotrici dell’azione penale.
L’APPELLO. È la sentenza, identica a quella di primo grado, emessa ieri dalla Corte d?Appello di Cagliari nei confronti di Francesco Monti, amministratore della società Isolotto immobiliare srl, Fulvio Pilloni, direttore dei lavori, e Massimo Paolo Granella, ex responsabile dell’Area tecnica del Comune di Sant’Anna Arresi, l’ente che amministra anche quel lembo di terra che affiora in mezzo allo stagno di Porto Pino e dove sono sorte una quarantina di villette e strutture commerciali. Il verdetto d’Appello non lascia scampo: dovranno essere rase al suolo. Lo aveva già sancito la Prima sezione del Tribunale penale di Cagliari.
IL VERDETTO. Lo hanno ribadito ieri i giudici di secondo grado con un verdetto fotocopia di quello emesso nel settembre 2007: confermata la condanna degli imputati, accusati di violazione dei vincoli della tutela paesaggistica e dei vincoli imposti dal Parco Geominerario, confermata l’assoluzione di Massimo Granella dall’accusa di abuso d’ufficio, confermato il sequestro della lottizzazione e l’ordinanza di demolizione. Ma le ruspe entreranno in azione soltanto se anche la Cassazione (cui ricorreranno gli imputati difesi dagli avvocati Guido Manca Bitti e Gianfranco Trullu), ribadirà le sentenze, pur senza entrare nel merito delle vicende processuali. A cantare nuovamente vittoria a distanza di un anno sono quindi gli ambientalisti regionali, rappresentati come parte civile dall’avvocato Carmela Fraccalvieri.
L’INCHIESTA. Era stato un esposto datato 22 aprile del 2004, ad innescare l’inchiesta che ha portato
all?incriminazione di Monti, Pilloni e Granella. Verdetto alla mano, la costruzione delle 36 villette e delle 9 strutture commerciali sull’isoletta di Corrumanciu, a meno di 300 metri dalla battigia, non sarebbero mai state autorizzate dalla Regione sotto il profilo della tutela paesaggistica. Corrumanciu ricade infatti nello stagno di Porto Pino (nota località balneare), appartiene al demanio marittimo ed è direttamente comunicante con il mare. L?area sarebbe perciò tutelata da severi vincoli paesaggistici che il Comune di Sant’Anna Arresi non avrebbe potuto scavalcare.
I VINCOLI. Tuttavia, nel corso delle ultime udienze del processo di primo grado, oltre ad aver disquisito sul fatto che Corrumanciu possa essere o noi un’isola era stata sollevata la questione legata all’area protetta. Sullo stagno dov’era in costruzione il villaggio graverebbero, infatti, anche i vincoli del Parco Geominerario. Vincoli che avrebbero reso l’area off-limits per ogni tipo di intervento edilizio. Argomentazioni accolte anche dai giudici della Corte d’Appello: imputati condannati e lottizzazione da radere al suolo.
da La Nuova Sardegna, 5 dicembre 2008
Le villette sono abusive. Porto Pino, confermate le tre condanne. Dieci mesi di carcere al capo ufficio tecnico di Sant’Anna Arresi. (Mauro Lissia)
CAGLIARI. Le trentasei villette costruite sull’isolotto di Corrumanciu, lo stagno di Porto Pino, sono abusive e devono essere demolite: l’ha stabilito la Corte d’Appello, che ieri mattina ha confermato le condanne a dieci mesi di reclusione inflitte in primo grado al capo dell’ufficio tecnico di Sant’Anna Arresi Paolo Granella, colpevole di abuso d’ufficio, all’amministratore dell”Isolotto srl” Francesco Monti e al direttore dei lavori Fulvio Pilloni, responsabili di violazione delle norme ambientali. Per tutti e tre la sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dei luoghi, vale a dire la demolizione completa del villaggio illegale. Un giudice civile dovrà poi stabilire l’ammontare del risarcimento che gli imputati dovranno liquidare alle parti civili, gli ambientalisti di Gruppo intervento giuridico e degli Amici della Terra, patrocinati dall’avvocato Carmela Fraccalvieri, per i quali i giudici hanno confermato una provvisionale di ottimila euro ciascuno, oltre le spese processuali ora aumentate di altri mille euro. Nessun dubbio per l’accusa, neppure al processo di secondo grado: per il pg Lucina Serra quella di Corrumanciu è un’isola. E’ collegata al mare da alcuni canali e poco importa che il collegamento sia artificiale. Siccome è un’isola, valgono tutti gli strumenti di tutela che riguardano le isole, il cui margine è a tutti gli effetti area demaniale. Non solo: Corrumanciu fa parte del parco geominerario e legge alla mano l’attività di estrazione del sale in corso nello stagno è attività mineraria e dunque rientra nella piena tutela del parco. Ma non c’è traccia di un nullaosta firmato dagli organi del parco. Doveva invece esserci un nullaosta preventivo, da richiedere prima di metter su anche un solo mattone. Opposta la tesi della difesa: per gli avvocati Guido Manca Bitti e Gianfranco Trullu la concessione per le trentasei villette è legittima e la società “L’Isolotto” aveva tutte le autorizzazioni necessarie per costruire il villaggio. Peraltro – hanno insistito gli avvocati – l’area non fa parte del demanio marittimo e lo stagno non è incluso nelle zone umide previste dalla convenzione di Ramsar. E Corrumanciu non è un’isola, come ha insistito l’accusa, perchè l’acqua dello stagno non comunica liberamente col mare ma solo attraverso canali realizzati artificialmente. Infondata – per il difensore – anche l’accusa legata all’esistenza del parco geominerario: non è mai stato costituito il comitato scientifico, il solo organo titolato a decidere. Quindi non c’è neppure il vincolo, così come manca il regolamento di attuazione del parco, una carenza che a giudizio dei legali rende inefficace qualsiasi divieto. Ora la vicenda si sposta in Cassazione, cui i difensori ricorreranno nel tentativo di ottenere una sentenza definitiva favorevole.
I miei complimenti. Saluti.
siete fantastici!