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Per le coste della Sardegna. Contro l’abusivismo edilizio.

 

Le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico sono impegnate duramente da molti anni per la salvaguardia e la corretta fruizione delle coste della Sardegna.    In queste settimane la nuova Regione autonoma della Sardegna guidata dal Presidente Ugo Cappellacci sta svolgendo un ciclo di conferenze territoriali sul piano paesaggistico regionale finalizzate alla predisposizione di proposte legislative e provvedimenti amministrativi di modifica che si concluderà con i relativi tavoli tematici il prossimo 26 giugno 2009 (Cagliari, Fiera Campionaria) e la conferenza regionale il successivo 30 giugno 2009 (Cagliari, Fiera Campionaria).    Naturalmente, le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico saranno presenti con le proprie proposte.    Le pubblichiamo in varie puntate. 

Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico

 

 

 

GLI ABUSI EDILIZI SULLE COSTE DELLA SARDEGNA

scheda

Il quadro dell’ abusivismo edilizio in Sardegna  rivela un numero consistente di casi nelle aree di maggiore interesse ambientale.     Sono state eseguite in sede sostitutiva (su richiesta dei Comuni ai sensi della legge regionale n. 23/1985) oltre 1.100 ordinanze di demolizione relative ad abusi edilizi non condonabili secondo quanto previsto dalle leggi nn. 47/1985, 724/1994 modificata con 662/1996, 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni (cioè realizzati in aree tutelate con vincolo di inedificabilità assoluto) da parte del Servizio vigilanza in materia edilizia dell’Assessorato EE.LL., finanze, urbanistica della Regione autonoma della Sardegna. Sono stati, quindi, demoliti circa mc. 300.000 di volumetrie abusive (in gran parte fra il 1986 ed il 1987, con una breve ripresa fra il dicembre 1994 ed il gennaio 1995). Ogni anno vengono emesse dai Comuni sardi almeno un migliaio di ordinanze di demolizione di abusi edilizi: quasi nessuna viene eseguita dal trasgressore. Sono tuttora giacenti diverse decine di richieste provenienti da Comuni di personale e mezzi regionali per procedere alle demolizioni degli abusi edilizi: inutilmente, perché da anni non si procede neppure alla prevista gara di appalto (art. 15 della legge regionale n. 45/1989).

E con le "voci" relative a nuovi ed improbabili provvedimenti di condono edilizio, sotto qualsiasi forma, oggi il noto eppure ancora fumoso piano nazionale per l’edilizia e con la scarsa efficacia delle procedure repressive l’abusivismo edilizio imperversa.   Qualche dato.   Nei primi otto mesi del 1994, a cavallo dei provvedimenti normativi inerenti il secondo condono edilizio, sono stati accertati ben 397 casi di abusivismo edilizio nella sola Provincia di Cagliari. Nel 2005 sono stati accertati ben 420 nuovi casi di abusivismo edilizio nel solo territorio comunale di Quartu S. Elena.  Nel 2006 nel territorio comunale di Quartucciu (CA) sono stati riscontrati ben 105 casi di abusivismo edilizio, in gran parte in area agricola (S. Isidoro).  Nel 2007 in Costa Smeralda sono state poste sotto sequestro penale oltre una trentina di ville abusive dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.  Nel gennaio 2008 è stata avviata una campagna di demolizioni degli abusi edilizi oggetto di sentenze penali passate in giudicato nella circoscrizione della Procura della Repubblica di Nuoro mediante personale e mezzi del V Reggimento Genio guastatori della Brigata Sassari e di alcune ditte specializzate: soltanto a Orosei si contano 45 casi, ma sono centinaia comprendenti anche i territorio comunali di Oliena, Irgoli, Siniscola, ecc.    Numerose proteste, intimidazioni, attentati verso amministratori comunali in un clima di tensione sociale. 

I casi di abusivismo edilizio attualmente stimabili in base all’ultimo censimento regionale con aereofotogrammetria (2001) appaiono circa 45.000 (sotto i profili urbanistico, paesaggistico, dei diritti di uso civico, ecc.), quelli insanabili sono attualmente stimati più di 4.500, in gran parte tutti lungo i litorali. Secondo l’allora (ed oggi nuovamente) Assessore regionale degli EE.LL., finanze, urbanistica ing. Gabriele Asunis (già Direttore generale della pianificazione territoriale) i casi di abusivismo edilizio (opere senza concessione edilizia o autorizzazione) al 29 gennaio 2004 sarebbero stati 17.387, di cui 9.934 aumenti di volumetria di fabbricati esistenti (chiusura balconi, loggiati, ecc.), 965 casi di parziale difformità con il progetto autorizzato, 471 abusi su aree pubbliche (soprattutto in edifici di proprietà I.A.C.P.), 43 ristrutturazioni non autorizzate, 91 mutamenti di destinazione d’uso, 13 "abusi interni", 2.383 opere prive di alcuna autorizzazione (di cui 3 lottizzazioni) e 581 casi di difficile inquadramento. In realtà, tale classificazione sembra che si riferisca ai soli abusi esclusivamente sotto il mero profilo urbanistico.      Nel gennaio 2008 l’Osservatorio per il governo del territorio dell’Assessorato regionale EE.LL., Finanze, Urbanistica ha censito (settembre 2006 – ottobre 2007) 1.694 nuovi abusi, relativi però soltanto al 48,28 % dei Comuni sardi.  Dati, quindi, parziali.  Parecchi casi ad Alghero, ad esempio: oltre 140 i casi accertati dal Comune, più di 80 avvisi di garanzia partiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, abusivismo edilizio particolarmente diffuso nel centro storico e nell’agro, sulla costa in direzione di Bosa.

519 comunicazioni di reato alle competenti Procure della Repubblica, 168 sequestri preventivi, 992 indagati, in poco più di 15 mesi, dal 2007 ai primi mesi del 2008.   Questo il bilancio dell’attività del Corpo forestale e di vigilanza ambientale contro l’abusivismo edilizio in Sardegna.   Tuttavia, l’abusivismo edilizio continua ad imperversare nonostante l’azione di contrasto del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l’azione di denuncia ecologista.    Il nocciolo della questione rimane quello della demolizione degli abusi edilizi insanabili, ad iniziare da quelli realizzati in aree di rilevante interesse ambientale/paesaggistico, a cui deve seguire il ripristino del territorio. Ovvero, se non c’è danno ambientale, l’acquisizione al patrimonio comunale.      E’ l’unico vero deterrente contro l’abusivismo edilizio ed è la strada indicata dalla legge.       E si tratta di oltre 45.000 casi stimabili in tutto il territorio regionale, circa 4.500 quelli insanabili, spesso in zone costiere.    La stessa presenza di un buon piano paesaggistico regionale – P.P.R. viene frustrata dalla proliferazione di interventi edilizi abusivi.   Il ruolo dei Comuni è fondamentale, visto che la legge assegna loro le prime competenze in materia di controllo edilizio

Il territorio comunale di Quartu S. Elena continua a presentarsi come la "capitale" dell’abusivismo edilizio in Sardegna. Una delle "capitali" dell’abusivismo edilizio in Italia. Di fatto è l’unico Comune sardo ad avere la "mappa" pressochè completa dell’abusivismo edilizio sul proprio territorio: sono risultati (1995 – termine operazione condono legge n. 47/1985) circa 10.400 casi di abusivismo (al 3° posto in Italia per numero di casi, dopo Napoli e Gela), dei quali 127 "insanabili parziali" e ben 486 "insanabili totali". Ben 2.858 casi di abusivismo per mc. 739.007 di volumetria complessiva sono risultati nelle zone "F" (turistiche) costiere ed altri 1.336 casi nelle zone "E" (agricole) per mc. 490.971 di volumetria complessiva. Dopo il secondo condono edilizio (1999, leggi nn. 724/1994 e 662/1996) i casi di abusivismo "insanabili totali" sono scesi a 147, gli "insanabili parziali" a 72. Fra i casi più eclatanti di abusivismo edilizio in aree di rilevante interesse ambientale a livello regionale si devono ricordare i 185 edifici abusivi dentro il parco naturale di Molentargius – Saline (Cagliari – Quartu S. Elena). Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha predisposto 29 piani di risanamento ancora in gran parte inattuati, sono cresciuti a dismisura gli òneri economici collettivi per dotare dei necessari servizi (depurazione, acqua, energia elettrica, smaltimento rifiuti, scuole, ecc.) gli "abusi condonati" per una spesa complessiva stimata in oltre 222 milioni di euro, a fronte di circa 18/20 milioni di entrate derivanti dalle oblazioni di legge. Riguardo l’ultimo condono edilizio (2003-2004) sono state presentate oltre 3.500 istanze di condono relative ad altrettanti abusi edilizi, dato di notevole rilievo visto che a livello nazionale le domande sono state 102.126 (dati Confedilizia).       Al Comune di Cagliari, ad esempio, le istanze presentate sono 2.300.

La situazione non è, purtroppo, migliorata con gli anni a seguire. Nel 2004 sono stati accertati ben 420 casi di abusivismo edilizio nel territorio comunale di Quartu S. Elena. Nell’agosto 2005 sono stati riscontrati ben 25 casi di abusivismo edilizio totale in area costiera (Flumini). Nel 2006 le strutture comunali hanno riscontrato circa 450 nuovi abusi edilizi, totali e parziali. A maggio 2006 il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha posto sotto sequestro penale tre villette abusive nella pineta di Baia Azzurra (Is Mortorius).  Nel novembre 2006 il Nucleo di vigilanza edilizia della Polizia municipale (un ufficiale e sette vigili urbani) ha posto sotto sequestro a Costa di Sopra una lottizzazione abusiva con 27 lotti già predisposti, di cui 15 già edificati.  Quasi cinquanta abusi edilizi nella lottizzazione "Parco dei vigneti" nell’area agricola di Serra Perdosa, altre venti denunce penali per abusivismo edilizio (luglio 2007) negli ultimi mesi.     Ben 159 casi di abusivismo edilizio (il record isolano) fra il settembre 2006 e l’ottobre 2007, ma l’Ufficio tecnico comunale stima in 350 il numero di nuovi casi di abusivismo edilizio all’anno (2008).  Nel dicembre 2005 l‘Amministrazione comunale dichiarava di voler migliorare la vigilanza sul territorio annunciando che presto sarebbero state messe in campo tutte le iniziative di legge contro l’abusivismo edilizio. Compresa l’acquisizione al patrimonio comunale e la demolizione ed il ripristino ambientale, così come prevede la legge.        Solo in questi mesi sono state avviate le procedure per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli abusi edilizi non demoliti in seguito a specifica ingiunzione.     In realtà, finora il costruttore abusivo, dopo aver ricevuto l’ordinanza di demolizione che gli assegna 90 giorni per l’eliminazione del manufatto abusivo, riprende a costruire come nulla fosse.    Finora ha rischiato poco o nulla.    In danno del territorio e delle finanze pubbliche. 

Finora nessuna iniziativa sostitutiva da parte regionale.  Nell’aprile 2008 gli Amici della Terra ed il Gruppo d’Intervento Giuridico chiedevano nuovamente (le precedenti istanze erano dell’ottobre 2006, del febbraio e dell’agosto 2007) al Presidente della Regione Renato Soru, all’Assessore regionale dell’urbanistica Gian Valerio Sanna ed al Direttore generale per i beni culturali ed il paesaggio della Sardegna Elio Garzillo di porre in essere tutte le procedure sostitutive per la demolizione coattiva degli abusi edilizi non condonabili realizzati nelle aree tutelate con vincoli di inedificabilità. Al posto dei Comuni inadempienti.     Veniva, inoltre, proposto un testo normativo regionale per snellire le procedure vòlte all’effettuazione delle operazioni di demolizione e di ripristino ambientale e la predisposizione di specifica convenzione per l’esecuzione delle demolizioni con l’ausilio del reparto del Genio Militare presente in Sardegna (5° Reggimento Genio guastatori, con sede in Macomer), con indubbi vantaggi sul piano economico-finanziario.    Soltanto un’azione decisa nei confronti dell’abusivismo edilizio è elemento qualificante, fondamentale e non più rinviabile per una reale politica di salvaguardia ambientale e corretta valorizzazione del territorio.  

Fra i casi più eclatanti di abusivismo edilizio in aree di rilevante interesse ambientale in Sardegna si devono ricordare i 190 edifici abusivi dentro il parco naturale regionale "Molentargius – Saline" (Cagliari – Quartu S. Elena), i 26 complessi abusivi (fra cui una dozzina di campeggi con bungalows e roulottes fissate al suolo) sulla costa algherese entro il parco naturale regionale "Porto Conte", dove recentemente sono stati finalmente adottati provvedimenti di sequestro giudiziario di rilevante entità, centinaia di edifici abusivi nel territorio comunale di Nuoro (ben 370 casi a Testimonzos, diversi altri a Sa Toba, Murichessa e sul Monte Ortobene),  un’intera lottizzazione abusiva sequestrata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari a Punta Lu Cappottu (Porto Torres), circa 50 strutture abusive (villette, pontili, ecc.) nel parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena dove l’Ente Parco ha svolto i primi interventi di demolizione coattiva (ottobre 2007), una baraccopoli (13 unità abitative) a Capo Ceraso (Olbia) posta sotto sequestro dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale (agosto 2007), 45 strutture abusive sull’Isoletta di Corrumanciu (Stagno di Porto Pino, S. Anna Arresi), sotto sequestro penale ed oggetto di giudizio (R.N.R. 5988/2004) davanti alla Corte di Cassazione dopo le condanne da parte del Tribunale e della Corte d’Appello di Cagliari (rispettivamente sentenza sez. I, 25 settembre 2007, n. 1796 e sentenza coll. I, 4 dicembre 2008, n. 261) dei responsabili anche alla demolizione ed al ripristino ambientale, i lavori per il campo da golf sulle sponde dello Stagno di Chia (Domus de Maria), anch’essi qualificati come abusivi con sentenza Tribunale di Cagliari del 9 gennaio 2009 (proc. n. 5077/2005) e già oggetto di sequestro penale (giugno 2005) e poi dissequestrati per permettere, sotto la vigilanza della polizia giudiziaria, il ripristino ambientale.  Anche in questo caso si è aperto il processo penale davanti al Tribunale di Cagliari.   Numerosi i casi a Carloforte, lungo le coste e nelle campagne dell’isola, anche sottoposti a sequestro penale preventivo, e vari casi anche sul demanio civico, così come anche nella vallata di Oddoene, a Dorgali.    Decisamente allarmante la proliferazione di strutture edilizie varie, baracche, roulottes fissate al terreno di dubbia legittimità ai margini dell’incantevole complesso dunale di Scivu (Arbus) .  Altre 15 villette sono state recentemente poste sotto sequestro penale a Lu Fraili (San Teodoro) da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale su disposizione della Procura di Nuoro, mentre diversi sono stati i casi di sequestri preventivi operati dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale sulle coste di Olbia e Arzachena.  Numerosi i casi "sospetti", fra cui quello clamoroso dei lavori della S.T.U. Golfo Aranci s.p.a. a Baia Caddinas (Golfo Aranci), il campeggio "Golfo dei Fenici" e varie altre strutture sulla costa di Agumu (Pula), cantieri edilizi a breve distanza dalle dune di Chia e sulla retrostante collina di Setti Ballas (Domus de Maria).     

Si deve ricordare che, neppure sotto il mero profilo finanziario, il condono edilizio è stato vantaggioso: nel 1985, a fronte di una previsione di entrata di 2.995 milioni di euro, le entrate effettive furono pari al 58 %, nel 1994, a fronte di un gettito previsto di 2.531 milioni di euro, le entrate effettive furono del 71 %, attualmente, a fronte di una previsione di entrata pari a 3.165 milioni di euro, si stimano solo il 40 % di entrate effettive.

ORDINI DI DEMOLIZIONE CONTENUTI NELLE SENTENZE PENALI IRREVOCABILI

Si tratta di diversi casi, i più noti dei quali sono i seguenti (tutti denunciati in vari momenti da Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra):
Portu Malu – Baia delle Ginestre:      sulla costa di Teulada (CA).    Con sentenza Cassazione penale, Sez. III, 12.1.1996, n. 50, confermativa della sentenza Corte d’Appello di Cagliari, 7.7.1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza del Pretore di Cagliari n. 1380 del 7.6.1993 sono stati ordinati la demolizione e ripristino ambientale degli abusi realizzati dalla Baia delle Ginestre s.p.a. (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale , un campo da tennis, ampliamento del ristorante, un vascone, una cabina ENEL, locali-servizio, la reception del complesso alberghiero, un comparto alberghiero da 100 camere, una piscina con locale-filtri, una piattaforma-pizzeria, tre baracche di legno, un locale, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600).      La Corte d’Appello di Cagliari (ordinanza 2.3.1999) ha confermato in sede di incidente di esecuzione l’ordine di demolizione e ripristino ambientale dando opportune disposizioni al pubblico ministero. La Corte di Cassazione (sentenza Sez. III, 30.11.1999, n. 3827) ha respinto definitivamente i ricorsi dei condannati e delle banche creditrici (nonché del Comune). Ma non finisce qui: nuovi incidenti di esecuzione per fermare le ruspe militari della Procura Generale della Repubblica vengono promossi dai condannati, dall’esecutore fallimentare e dal Comune, ma vengono respinti dalla Corte d’Appello (ordinanze 23.4.2001, 25.5.2001, 18.6.2001).     Nel giugno 2001 le ruspe del Genio Militare demoliscono le opere abusive, ma si attende ancora il ripristino ambientale. Incredibilmente la Corte di Cassazione accoglie poi un ricorso del Comune (ordinanza Sez. III, 6.8.2002, n. 817) ed ora pende un ulteriore incidente di esecuzione presso la Corte d’Appello di Cagliari. Inoltre, il 26 settembre 2006, il gruppo Antonioli acquista ad un’asta fallimentare l’intero complesso (4,110 milioni di euro), compresa la parte divenuta già proprietà del Comune di Teulada per effetto della confisca penale (art. 19 della legge n. 47/1985) in seguito al passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna per lottizzazione abusiva.  Il Comune di Teulada sembra disposto a rinunciare alla proprietà per consentire una riedificazione del complesso edilizio abbattuto in quanto abusivo dietro "intesa" con la Regione autonoma della Sardegna e la Provincia di Cagliari (deliberazione G.R. n. 10/4 dell’11 febbraio 2009).
Baccu Mandara:      sulla costa di Maracalagonis (CA).    Con sentenza del Pretore di Cagliari – Sez. Sìnnai n. 146 del 18.6.1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti sono stati ordinati demolizione e ripristino ambientale delle opere abusive realizzate dalla Tre P s.r.l. (una serie di 29 unità immobiliari ed ulteriori basamenti in cemento per complessivi mc. 12.900). Il Pretore di Cagliari (ordinanze 21.5.1999, 4.3.2002, 7.3.2002, 12.3.2002, 14.3.2002) prima e la Corte di Cassazione (sentenze 8.2.2000 e n. 16377 del 18.11.2002) poi hanno confermato in sede di incidente di esecuzione l’ordine di demolizione e ripristino ambientale dando opportune disposizioni al pubblico ministero, che, sempre con le ruspe militari, ha provveduto alla demolizione e, in collaborazione con il Comune, ad avviare il ripristino ambientale nel marzo 2002.
Piscinnì:     sulla costa di Domus de Maria (CA).     Con sentenza Cassazione penale, Sez. III, 6.6.1997, n. 1435, confermativa della sentenza Corte d’Appello di Cagliari, 8.10.1996, n. 634, a sua volta di parziale riforma della sentenza Pretore di Cagliari, 4.12.1995, n. 2183, e con sentenza Pretore di Cagliari, 7.4.1995, n. 854 di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata ordinata la demolizione e ripristino ambientale delle opere abusivamente realizzate (due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei mt. 300 dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell’arenile). Le numerose denunce ecologiste, l’intervento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (che con D.M. 4.10.1993 annullò l’autorizzazione paesaggistica regionale "in sanatoria" delle opere abusive e con D.M. 16.9.1994 fermò definitivamente la ripresa abusiva dei lavori), della Soprintendenza per i Beni Ambientali di Cagliari (che con nota n. 7164 del 17.6.1994 bloccò sul nascere la ripresa abusiva dei lavori), dell’Assessorato regionale EE.LL., Finanze, Urbanistica (che con decreto n. 180/SV del 28.2.1994 annullò in sede sostitutiva, dopo le inadempienze comunali, le concessioni edilizie illegittime) e della Magistratura hanno fermato la lottizzazione Malfatano s.p.a. di 80.000 mc. complessivi (prima del gruppo Monzino, poi della Lega delle Cooperative e Mutue). Nel periodo novembre-dicembre ’99 è stata svolta, a cura dei condannati, la demolizione delle opere abusive: oggi la spiaggia, grazie all’azione marina, sta riacquistando il suo aspetto, ma incombe tuttora un nuovo progetto edilizio della medesima Lega delle Cooperative non ancora scongiurato definitivamente.
Piscina Rey:    sulla costa di Muravera (CA).     Con sentenza Cassazione penale, Sez. III, 25.9.1997, è stata parzialmente riformata (disponendo nuovo giudizio per il sindaco di Muravera, poi assolto con sentenza Corte d’Appello di Cagliari – Sez. Sassari) la sentenza Corte d’Appello di Cagliari n. 699 del 5.11.1996, a sua volta di parziale riforma della sentenza del Pretore di Cagliari – Sez. Sìnnai n. 91 del 25.5.1995: è stata stabilita la demolizione ed il ripristino ambientale degli abusi realizzati dalla Saitur s.r.l. (un intero complesso immobiliare di villette a schiera per migliaia di mc. di volumetrie) in area ad uso civico. La lottizzazione è stata posta sotto sequestro (sent. Cass. pen., Sez. III, 7.4.1994). Con ordinanza Corte d’Appello Cagliari del 7.9.1998 e sentenza Cassazione penale, Sez. III, 9.4.1999, n. 769 è stata respinta la richiesta di revisione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale: ordini confermati in sede esecutiva con ordinanza Corte d’Appello di Cagliari n. 104 del 19.10.1999.    Un nuovo incidente di esecuzione ha visto la Corte d’Appello confermare le statuizioni precedenti (ordinanza 28.2.2001).          Dopo ben dieci pronunce giurisdizionali (forse un record !), il condannato ha provveduto in proprio alla demolizione (novembre 2001) ed ha avviato il ripristino ambientale.

 

CONTRO IL "SACCO" DELLE COSTE SARDE

Da diciassette anni le associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra conducono moltissime "battaglie" legali per difendere i litorali isolani dalla speculazione immobiliare.
Questi sono i "numeri" (giugno 1992 – giugno 2009):

* esposti, richieste di atti, segnalazioni n. 1.395;
* azioni a cui è seguito l’intervento delle pubbliche amministrazioni competenti e/o della Magistratura n. 1.201 (86,09 %);
* ricorsi ai Giudici amministrativi e speciali (T.A.R. Sardegna, Consiglio di Stato, ric. straord. al Capo dello Stato, Commissario per gli Usi civici) n. 43;
* costituzioni di parte civile in procedimenti penali per reati ambientali n. 29;
* le denunce ecologiste in tutti i casi di mancata esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino ambientale conseguenti a sentenze penali irrevocabili hanno portato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari a svolgere indagini sull’operato dei sindaci e dei tecnici comunali di Teulada, Domus de Maria, Maracalagonis e Muravera. L’ex sindaco di Teulada C. L. Piras è stato condannato dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 407 dell’1.7.1998 ma assolto in sede di appello, l’ex sindaco di Maracalagonis M. Fadda è stato assolto (2004) in seguito al processo (R.G. n. 2600/01), ma la Procura della Repubblica ha presentato appello. Il Tribunale di Cagliari, con
sentenza del 15 luglio 2008, ha concluso un clamoroso processo (n. 4326/03 R.N.R.) relativo a gravi ipotesi di reato (corruzione, abuso d’ufficio, concussione, ecc.) che coinvolgeva i vertici del Servizio di tutela del paesaggio della Regione autonoma della Sardegna, imprenditori, dirigenti dei Servizi tecnici di vari Comuni, ecc. riguardo l’attività di tutela o, meglio, non tutela del paesaggio nel sud dell’Isola.

 

 

La soluzione proposta: la ripresa delle demolizioni degli abusi edilizi insanabili ed il ripristino ambientale.

 

Nell’aprile 2008 gli Amici della Terra ed il Gruppo d’Intervento Giuridico chiedevano nuovamente (le precedenti istanze erano dell’ottobre 2006, del febbraio e dell’agosto 2007) al Presidente della Regione Renato Soru, all’Assessore regionale dell’urbanistica Gian Valerio Sanna ed al Direttore generale per i beni culturali ed il paesaggio della Sardegna Elio Garzillo di porre in essere tutte le procedure sostitutive per la demolizione coattiva degli abusi edilizi non condonabili realizzati nelle aree tutelate con vincoli di inedificabilità. Al posto dei Comuni inadempienti.     Veniva, inoltre, proposto un testo normativo regionale per snellire le procedure vòlte all’effettuazione delle operazioni di demolizione e di ripristino ambientale e la predisposizione di specifica convenzione per l’esecuzione delle demolizioni con l’ausilio del reparto del Genio Militare presente in Sardegna (5° Reggimento Genio guastatori, con sede in Macomer), con indubbi vantaggi sul piano economico-finanziario.    Soltanto un’azione decisa nei confronti dell’abusivismo edilizio è elemento qualificante, fondamentale e non più rinviabile per una reale politica di salvaguardia ambientale e corretta valorizzazione del territorio.   Oggi l’azione viene riproposta nei confronti della nuova Amministrazione regionale.

 

Questo il testo.

 

Al Presidente della Regione autonoma della Sardegna,                                     Cagliari, 10 giugno 2009

all’Assessore degli EE.LL., Finanze, Urbanistica della Regione

autonoma della Sardegna,

al Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della

vigilanza edilizia – Ass.to reg.le EE.LL., Finanze, Urbanistica,

al Direttore regionale per i Beni culturali ed il Paesaggio per la Sardegna,

 

Oggetto:   richiesta ripresa demolizione abusi edilizi insanabili. Seguito note del 16 ottobre 2006, del 22 febbraio 2007, del 21 agosto 2007 e del 28 aprile 2008.

 

Le associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra, domiciliate presso la sede delle dette Associazioni ecologiste (Via Cocco Ortu n. 32 – 09128 Cagliari),

PREMESSO CHE

- il fenomeno dell’abusivismo edilizio in Sardegna appare aver raggiunto proporzioni decisamente preoccupanti, anche a causa dei mancati interventi sanzionatori previsti dalla legge (acquisizione al patrimonio comunale, demolizione e ripristino ambientale) da parte delle competenti Amministrazioni comunali, come indicato, in via esemplificativa, nell’allegata scheda sintetica;     

- ai sensi dell’art. 40 (L) del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico dell’edilizia) la Regione può disporre interventi sostitutivi per le demolizioni coattive degli abusi edilizi, norma applicabile anche in presenza di competenza legislativa primaria (art. 3, comma 1°, lettera f, della legge costituzionale n. 3/1948) qualora non sia disposto diversamente da specifica norma regionale.    Nel caso si ritenesse comunque opportuna la predisposizione di specifica disposizione legislativa regionale, se ne suggerisce una del medesimo tenore, come in allegato;

-   in ogni caso, ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni (codice dei beni culturali e del paesaggio), l’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze, Urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia o, in via suppletiva, il Direttore regionale per i beni culturali ed il paesaggio per la Sardegna provvedono all’esecuzione coattiva delle ordinanze di demolizione e ripristino ambientale relative ad abusi insanabili realizzati in aree tutelate con vincoli ambientali;

-    l’art. 15, comma 2°, della legge regionale n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni, innovando la precedente disciplina in tema che prevedeva unicamente attività di supporto ai Comuni (artt. 20-21 della legge regionale n. 23/1985 e successive modifiche ed integrazioni), prevede che "nei casi di interventi sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti, l’Assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente l’utilizzazione dei mezzi meccanici" propri e/o acquisiti temporaneamente da imprese convenzionate per la demolizione coattiva di abusi edilizi insanabili.    In proposito, appare opportuno suggerire specifica convenzione per l’esecuzione delle operazioni di demolizione delle opere abusive con i competenti reparti dell’Esercito presenti in Sardegna (5° Reggimento Genio guastatori, con sede in Macomer), con indubbi vantaggi sul piano economico-finanziario;

-   è noto che la demolizione delle opere abusive ed il conseguente ripristino ambientale possono essere disposti anche in via giurisdizionale, se non già eseguiti in via amministrativa, con sentenza definitiva passata in giudicato relativa a responsabilità per reati ambientali (es. artt. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, 41 L e 44 L del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni).     In tal caso provvede l’Autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica competente per territorio e per grado di giudizio) in sede esecutiva (artt. 666 e ss. cod. proc. pen.) mediante personale e mezzi delle Forze armate.      L’orientamento giurisprudenziale consolidato del Giudice di legittimità relativo all’esclusione dell’esecuzione da parte del pubblico ministero degli ordini di demolizione e di ripristino ambientale conseguenti a sentenze penali passate in giudicato risulta ormai chiaramente delineato. Le condizioni di legge (art. 7 della legge n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni) perché il Consiglio comunale dichiari legittimamente la sussistenza di prevalenti interessi pubblici ostativi alla demolizione degli abusi edilizi sono, in sostanza, le seguenti:  a) assenza di contrasto con rilevanti interessi ambientali (accertamento riservato esclusivamente alla pubblica amministrazione competente in materia di tutela ambientale e paesaggistica) o urbanistici (es. strumento urbanistico comunale);   b) adozione di formale deliberazione del Consiglio comunale che dichiari la sussistenza dei due descritti presupposti;   c) dichiarazione di contrasto dell’esecuzione dell’ordine di demolizione con prevalenti interessi pubblici concreti ed attuali (es. destinazione delle opere abusive a scuola, ufficio pubblico, ecc.) contenuta nella predetta deliberazione del Consiglio comunale.   Tali condizioni necessarie sono così riconosciute dalla giurisprudenza costante[1].     Inoltre, l’incompatibilità dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione con i necessari atti amministrativi deve essere esistente ed insanabile, non invece meramente futura ed eventuale, perché non è consentito fermare l’esecuzione penale per tempi imprevedibili e senza la concreta ed attuale prospettiva di atti amministrativi di "sanatoria" in quanto l’ordinamento non può certamente attendere sine die l’esito di una possibile quanto eventuale regolarizzazione dell’attività edificatoria illecita[2];

-    è del tutto evidente che la demolizione coattiva degli abusi edilizi, soprattutto in aree di rilevante interesse ambientale, costituisce, oltre che ripristino della legalità violata, l’unico efficace deterrente contro l’abusivismo edilizio.

Pertanto,                                                          CHIEDONO

alle SS.VV., per quanto di competenza, lo svolgimento delle necessarie ed opportune attività finalizzate all’effettuazione di coordinati interventi coattivi di demolizioni di abusi edilizi insanabili in aree di rilevante interesse tutelate con vincoli di natura ambientale (es. vincolo paesaggistico, vincolo di conservazione integrale, ecc.).

            Gruppo d’Intervento Giuridico e Amici della Terra

                                                                                                    

 

Di seguito un testo normativo che può agevolare efficacemente la demolizione degli abusi edilizi ed il ripristino ambientale.

proposta di legge regionale "Esecuzione dei provvedimenti di demolizione di opere abusive

e di ripristino ambientale in sede sostitutiva".

 

Articolo unico

L’articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni è integrato dai seguenti commi:

"4. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.    

5. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al Comune.  

6. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.   

7. Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori".


[1]   Vds. in particolare Cass. pen., S. U., 19 giugno – 24 luglio 1996, n. 15; Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2001, n. 34428; Cass. pen., sez. III, 29 dicembre 2000, n. 3489 (ord.); Cass. pen., sez. III, 30 novembre 1999, n. 3827; Cass. pen., sez. III, 7 agosto 1996, n. 2870.                  Sulla competenza del pubblico ministero all’esecuzione coattiva degli ordini di demolizione e di ripristino ambientale conseguenti a sentenza penale passata in giudicato cfr. per tutti Cass. pen., S. U., 19 giugno – 24 luglio 1996, n. 15, successivamente Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2001, n. 34428; Cass. pen., sez. III, 29 dicembre 2000, n. 3489 (ord.); Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2000, n. 65; Cass. pen., sez. III, 30 novembre 1999, n. 3827; Cass. pen., sez. III, 28 luglio 1999, n. 1885;  Cass. pen., sez. III, 6 maggio 1999, n. 1149; Cass. pen., sez. III, 7 agosto 1996, n. 2870.     In precedenza a favore dell’orientamento in argomento cfr. per tutti Cass. pen., sez. III, 28 gennaio 1993, n. 21.   Contra Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 1994 (Acquafredda).

[2]    Anche in questo caso si tratta di giurisprudenza costante: vds. in particolare Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2002, n. 7478; Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 3682; Cass. pen., sez. III, 5 novembre 1998, n. 2882; Cass. pen., sez. III, 7 maggio 1994, n. 713; Cass. pen., sez. III, 3 maggio 1994, n. 712.

(foto aerea per conto GrIG, J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. 13 Luglio 2010 a 19:48 | #1

    la presenza delle macerie, cara Marilena, è dovuta ai condannati (facenti parte della famiglia che tuttora gestisce il complesso, tanto per capirci) che nulla hanno fatto per rimuoverle pur dovendo farlo per legge. E’ dovuta anche al Comune di Teulada, che di tutto ha fatto pur di non acquisire una struttura che era sua fin dalla condanna definitiva del 1996. Stai bussando alla porta sbagliata, informati prima di parlare.

  2. Marilena
    13 Luglio 2010 a 19:03 | #2

    Complimenti!!! ora si che che il territorio vale proprio la pena guardarlo, oltre al bellissimo mare e la fauna che lo circonda, grazie al vostro intervento del 2001 nella costa sud s’intravede la (graziosa) montagna di macerie, visibile ancora oggi nel 2010. (sempre meglio di una struttura ricettiva che può dare lavoro a tante persone… oltretutto la Sardegna a sempre goduto di tantissima occupazione)… grazie.. siete degli Eroi!!!.. l importante E’ salvaguardare l ambiente.

  3. Sandro
    9 Giugno 2009 a 10:04 | #3

    Complimenti per il grande lavoro di ricerca e di proposta. Saluti.

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