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Cala Giunco: speculazione edilizia a pezzi!

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5459, ha posto una pietra tombale sul progetto turistico-edilizio proposto dalla Cala Giunco s.r.l. (Gruppo Zuncheddu) in una delle poche aree costiere in Comune di Villasimius (CA) rimaste ancora integre. Macchia mediterranea, le sponde dello Stagno di Notteri, una raccolta caletta sotto una torre di avvistamento di epoca spagnola.    Nel marzo scorso il massimo Organo di giustizia amministrativa aveva negato la richiesta sospensiva della sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 novembre 2008, n. 1997 ed ora ha definitivamente deciso di respingere le istanze edilizie.     E’ stata una lunga, dura e difficile battaglia ecologista per la difesa di Cala Giunco, un vero e proprio gioiello costiero sardo finora salvo dalla speculazione edilizia.

Nettissimo il Consiglio di Stato sulla valenza e vigenza delle norme di salvaguardia costiera: "La regola contenuta nell’art. 144, d.lgs. n. 42/2004, secondo cui i piani paesistici prevedono misure di salvaguardia può senz’altro essere ritenuta una norma di riforma economico-sociale di diretta applicazione nella Regione Sardegna. Tale ricostruzione trova conferma nella stessa l.r. n. 8/2004, che, varata dopo il d.lgs. n. 42/2004, lo richiama ripetutamente, quanto ai contenuti della pianificazione paesaggistica regionale. La successione temporale (prima d.lgs. n. 42/2004, poi l.r. n. 8/2004) spiega anche perché il legislatore regionale nel 2004 abbia ritenuto di abrogare senza riproduzione una precedente norma regionale sulle misure di salvaguardia relative ai piani paesistici adottati; ciò in quanto era nel frattempo sopravvenuta una norma statale, di diretta applicazione nella Regione, che regolava appunto tali misure di salvaguardia. Alla luce di tale ricostruzione, è l’art. 144, co. 3, d.lgs. n. 42/2004 che fonda il potere del PPR di prevedere misure di salvaguardia, e che dunque rende legittimo l’art. 15 delle nta del piano regionale, a tenore del quale sono precluse costruzioni negli ambiti di paesaggio costieri fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR".   Mentre drastico il giudizio sull’insussistenza di opere legittimamente avviate che potessero aver provocato quel mutamento irreversibile dello stato dei luoghi tale da poter giustificare l’edificazione: "l’art. 4, l.r. n. 8/2004 e l’art. 15, n.t.a., richiedono non solo che le opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate, ma anche che si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi; trattasi di presupposti concorrenti e non alternativi, sicché la mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce l’applicazione del regime transitorio di deroga. Il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica fonda il diniego non solo sul mancato avvio delle opere di urbanizzazione, ma anche sul rilievo che non risulta irreversibilmente modificato lo stato dei luoghi".

Ricordiamo anche quanto autorevolmente indicato dal T.A.R. Sardegna: "Riferisce la stessa ricorrente (pag. 8 della memoria depositata il 27 settembre 2008) che il piano di lottizzazione modificato è stato definitivamente approvato con delibera del commissario straordinario n. 38 del 10 giugno 2004, ed è stato convenzionato il successivo 10 agosto 2004. Ebbene, anteriormente al convenzionamento la proposta di variante al piano di lottizzazione, ancorché approvata dal Comune era, ai sensi dell’art. 28, comma 5°, della legge 1942 n. 1150, inefficace ai fini della sua attuazione. Anzi, prima del convenzionamento, ed in particolare prima della formale assunzione da parte del lottizzante degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione, ed alla prestazione delle relative garanzie finanziarie, quest’ultimo non assume neppure una posizione di aspettativa qualificata al rilascio dei titoli edificatori. Ed invero, l’art. 28, comma 7°, della legge n. 1150/1942, stabilisce che il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. E l’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, stabilisce che "si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio". E’ stato, al riguardo, rilevato che per aversi lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di un piano di lottizzazione convenzionato (C.d.S., sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). Pertanto, anche ad ammettere una inverosimile fulminea realizzazione, a partire dalla delibera del commissario straordinario n. 38 del 10 giugno 2004 di approvazione del piano di variante e fino al termine di legge del 10 agosto 2004, del 70% delle opere di urbanizzazione primaria, come sostenuto dalla ricorrente, le stesse non potrebbero comunque essere utilmente valutate ai fini della deroga alle misure di salvaguardia perché prive di un valido titolo edilizio e perché precedenti al convenzionamento del piano.  Per quanto sopra si rivela non decisivo il richiamo della ricorrente al verbale di sopralluogo del 15 dicembre 2005 nel quale, invero inspiegabilmente, non si tiene conto della mancanza di validi titoli edilizi a sostegno delle opere che si rilevano esistenti."  (T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 novembre 2008, n. 1997).

In relazione a quanto esplicato dal T.A.R. Sardegna, si è provveduto a segnalare quanto sopra alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ed alla Polizia Giudiziaria per gli accertamenti di competenza.

Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia e Gruppo d’Intervento Giuridico

 

da La Nuova Sardegna, 15 settembre 2009

Stop a Cala Giunco Ora è più difficile il via libera al piano casa. I giudici sottolineano il valore della legge salvacoste voluta da Renato Soru.  Mauro Lissia

CAGLIARI. La legge salvacoste elaborata a novembre del 2004 dall’amministrazione Soru è «di particolare rigore, ma trova piena giustificazione nell’esigenza di salvaguardare un paesaggio di incomparabile bellezza, che ha già subìto attentati a causa della propensione italica ad un’edificazione indiscriminata». Lo scrivono i giudici del Consiglio di Stato che il 7 luglio scorso hanno bocciato definitivamente il progetto della società ‘Cala Giunco srl’. E’ un duro colpo quello inferto al costruttore-editore Sergio Zuncheddu.      A sottoscriverlo è stata la sesta sezione di palazzo Spada, presidente Giovanni Ruoppolo, relatore Rosanna De Nictolis. Sergio Zuncheddu, è da anni impegnato in una battaglia legale con le associazioni ecologiste e poi anche con Regione e Comune di Villasimius per realizzare un villaggio turistico sulle sponde dello stagno di Notteri. Nel respingere totalmente il ricorso in secondo grado presentato dagli avvocati Massimo Massa, Marcello Molè e Marcello Vignolo contro la sentenza emessa dal Tar Sardegna il 12 novembre 2008 i giudici romani entrano come non mai nel merito della questione ambientale, con valutazioni destinate a complicare l’elaborazione della legge sul piano casa, cui lavorano in questi giorni consiglieri regionali e tecnici del centrodestra. Scrivono fra l’altro i magistrati: «Nella valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale alla salvaguardia del paesaggio anche a tutela delle generazioni future, e quello individuale e impreditoriale allo sviluppo degli insediamenti turistici, trova piena legittimità costituzionale la previsione regionale, estesa anche alle lottizzazioni in corso». In quest’affondo di portata storica, che manifesta una sensibilità inedita per i beni ambientali e paesaggistici, i giudici amministrativi non fanno altro che ispirarsi al Codice del Paesaggio, una legge dello Stato che il Piano paesaggistico regionale sardo ha ripreso per la prima volta in Italia provocando pesantissime reazioni da parte dei costruttori e delle amministrazioni comunali votate al cemento. C’è fra l’altro un passaggio della sentenza che sembra calare una pietra tombale sui dubbi più volte espressi dai legali delle imprese, convinti che nei mesi trascorsi fra l’adozione del Ppr e la sua approvazione le misure di salvaguardia delle coste stabilite con la legge 3 novembre del 1952 non fossero più efficaci. Il Consiglio di Stato dà invece ragione all’amministrazione Soru: le misure erano valide anche in Sardegna e nell’attesa che i piani urbanistici comunali venissero allineati alle norme del Ppr esisteva comunque una legge di rango superiore, il Codice Urbani, che fermava i progetti edificatori. E’ qui che la sentenza del Consiglio di Stato sembra voler mettere una zeppa nel cammino del piano casa: i giudici confermano la pronuncia della Corte Costituzionale del 10 febbraio 2006 con la quale è stata affermata la competenza della Sardegna, in base allo statuto speciale, a legiferare in materia di paesaggio. Con il limite dell’articolo 3, dove si fa riferimento alle norme statali di «riforma economico-sociale». Ma su quelle – affermano – prevale la potestà legislativa dello Stato e il piano casa è inquadrabile fra i provvedimenti di riforma economico-sociale. In pillole: il piano casa della Sardegna dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Codice del Paesaggio e di conseguenza a quelle del Ppr varato da Soru, che ne sono una rigorosa conseguenza.  Se qualcuno sperava in un imminente far west edilizio e in un rapido ritorno a su connottu urbanistico dovrà dunque rassegnarsi: non è un caso che nella sentenza per Cala Giunco il Consiglio di Stato faccia riferimento al paesaggio e non al semplice impatto edificatorio sull’area di Villasimius. E’ il Codice Urbani che ha introdotto nella legge italiana il concetto di paesaggio come valore generale da difendere e ora sono i magistrati amministrativi, solitamente avvinghiati ai formalismi, a dire chiaro che la tutela del paesaggio prevale sugli interessi privati. Un principio rimasto inapplicato nel caso di Tuvixeddu ma oggi destinato a entrare in conflitto con le politiche di rilancio dell’edilizia enunciate dal governo Berlusconi, senza che poi l’orientamento si sia tradotto in una legge-quadro.  Certo la sentenza farà discutere, mentre sul progetto Cala Giunco cala il sipario della giustizia amministrativa. Confermata la sentenza del Tar che aveva respinto i 2 ricorsi presentati dalla società di Zuncheddu, sullo stagno di Notteri non si potrà mettere in piedi neppure un mattone. Ed è una vittoria per il Gruppo di Intervento giuridico e gli Amici della Terra, protagonisti di una battaglia legale in difesa dell’ambiente di Villasimius che va avanti da più di dodici anni. Il progetto della società Cala Giunco prevedeva la realizzazione di edifici residenziali per 140 mila metri cubi in zona F, frontemare e vicinissimo alla zona umida popolata dai fenicotteri rosa. Ma fin dai primi passi amministrativi l’iniziativa del costruttore di Burcei si è scontrata coi ricorsi a raffica di Stefano Deliperi e dei legali che collaborano con l’associazione ecologista. Il 27/6/06 la sovrintendenza ai beni paesaggistici aveva negato l’autorizzazione a realizzare gli immobili malgrado il piano fosse stato ridimensionato nel corso degli anni. Con l’entrata in vigore della legge regionale ‘salvacoste’ le possibilità di edificare si erano ulteriormente ristrette. Da qui la sequenza di ricorsi, compreso uno contro il comune di Villasimius che aveva la colpa di essersi attenuto alle nuove norme regionali e alle successive direttive. Nei vari passaggi della vicenda sembrava che la società di Zuncheddu qualcosa potesse costruire: il comune di Villasimius aveva infatti autorizzato una volumetria ridotta del 33,36%, partendo dal presupposto che alcune opere di urbanizzazione fossero state avviate. Il ‘niet’ finale – confermato dal Consiglio di Stato – era arrivato dalla direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale, che con una nota del 28 dicembre 2006 aveva segnalato al comune di Villasimius un errore commesso nella stima della capacità insediativa residua nelle zone F costiere: dal calcolo dell’area andavano scorporati isole e scogli. Con la rettifica del calcolo alla società Cala Giunco non è rimasto nulla da costruire: la nota numero 1885 del 2-2-2007 firmata dall’amministrazione comunale stabilisce infatti che «non potrà essere comunque rilasciata alcuna concessione edilizia nè effettuato alcun intervento». E ora il Consiglio di Stato aggiunge che le norme di tutela possono essere applicate anche se le opere di urbanizzazione sono state avviate – come in effetti era, in base ai documenti prodotti in giudizio d’appello – ma non si è verificata una «modifica irreversibile dei luoghi». Di questi presupposti – scrivono i giudici – ne basta uno per giustificare la chiusura definitiva del cantiere. Anche in secondo grado i giudici hanno respinto tutti i motivi di ricorso avanzati dai legali di Zuncheddu, cui si sono opposti per la Regione l’avvocato Giampiero Contu, per Villasimius Roberto Candio e per il ministero l’avvocato dello stato Fabio Tortora.

 

(foto S.S., J.I., S.D., archivio GrIG)

  1. 30 Settembre 2009 a 11:09 | #1

    Riservato

    Stop al villaggio

    Il Consiglio di Stato ha bocciato senza appello il progetto dell’immobiliarista Sergio Zuncheddu, 140mila metri cubi a Villasimius

    Fermi tutti. È arrivato il no definitivo al villaggio da 140 mila metri cubi che l’immobiliarista Sergio Zuncheddu, editore dell”Unione Sarda’ e del ‘Foglio’, voleva realizzare a Villasimius, sulle sponde dello splendido stagno di Notteri popolato dai fenicotteri rosa, a pochi metri da Cala Giunco, una delle più belle spiagge della Sardegna.

    Per il Consiglio di Stato le norme del piano paesaggistico elaborate dalla Regione sotto la guida di Renato Soru “sono di particolare rigore, ma trovano piena giustificazione nell’esigenza di salvaguardare un paesaggio di incomparabile bellezza, che ha già subìto attentati a causa della propensione italica ad un’edificazione indiscriminata”.

    Nel bocciare senz’appello il progetto di Zuncheddu i giudici amministrativi hanno riaffermato un principio contenuto nel Codice Urbani, ma spesso ignorato dalle Regioni e dai Comuni: “Nella valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale e quello individuale e imprenditoriale allo sviluppo degli insediamenti turistici, il bene da tutelare è il paesaggio”. È una piccola rivincita per Soru. M. Lis.

    (25 settembre 2009)

  2. Stefano Deliperi
    24 Settembre 2009 a 20:49 | #2

    ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e ci hanno manifestato stima e sostegno. In particolare grazie a Gavino per averci segnalato questi ulteriori interventi sulla vicenda di Cala Giunco. Alcuni sono veramente imperdibili, soprattutto da parte di chi ricorda che i Giudici amministrativi sono gli stessi che hanno anche censurato i provvedimenti illegittimi dell’Amministrazione Soru su Tuvixeddu. Sono perfettamente d’accordo, come si può vedere da tante pagine virtuali anche su questo blog. Aggiungerei che vi sono anche gli stessi legali, in altre occasioni definiti “ambientalisti”. Sempre dalla medesima parte, però. Ricorderei anche questo aspetto, per completezza di informazione. Ricorderei anche un altro particolare, forse marginale: dov’erano i tanti che oggi giustamente proclamano la loro soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato quando in splendida solitudine Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico conducevano una durissima battaglia contro questa iniziativa edilizia dalle spalle robustissime?

  3. 24 Settembre 2009 a 12:59 | #3

    c’è anche su Eddyburgh!

  4. 23 Settembre 2009 a 18:29 | #4

    qui ho letto un post dal sito di prof. Pubusa dove se la prende con “certi settori dell’ambientalismo sardo, che negli anni scorsi si sono scagliati contro i giudici amministrativi per alcune sentenze demolitorie di provvedimenti della Giunta Soru”, affermando “che questi giudici sono gli stessi che oggi hanno salvato Cala di Giunco”: ma è vero?

  5. 23 Settembre 2009 a 18:25 | #5

    un grande servizio su L’Unità del 19 scorso: tre pagine!

    Il «Piano-Casa» affonda nello stagno dei fenicotteri rosa

    di Federica Fantozzi

    La legge salvacoste sarde voluta nel 2004 dall’amministrazione Soru è non solo conforme alla legge e alla Costituzione ma risulta di particolare valore per la tutela del paesaggio italiano e per la preminenza dell’interesse generale, anche a tutela delle generazioni future, su quello individuale. È, in pillole, la sentenza che il Consiglio di Stato ha emesso il 7 luglio scorso confermando l’orientamento del Tar e bocciando in via definitiva il mega-progetto di villaggio turistico sulle rive dello stagno di Notteri, dove nidificano i fenicotteri rosa. Respinto di nuovo il ricorso della società Cala Giunco Srl, che fa capo al costruttore Sergio Zuncheddu, ora nell’area tutelata non sarà più possibile porre un mattone e ogni cantiere dovrà essere chiuso. Ma la decisione rende più difficile anche il cammino nell’Isola del piano-casa varato da Berlusconi in quanto ne subordina l’applicazione a vincoli paesaggistici.

    Un punto importante a favore delle associazioni come Amici della Terra che hanno condotto la battaglia legale contro la lobby del cemento. Ma anche una soddisfazione per l’ex governatore Renato Soru: la legge salvacoste, infatti, fu l’antipasto del piano paesaggistico regionale sul quale, nel novembre 2008, si consumò la crisi con la sua maggioranza che lo portò alle dimissioni e alle successive elezioni anticipate dove fu sconfitto dal pidiellino Cappellacci. Scrivono i giudici di Palazzo Spada: quella legge «è di particolare rigore ma trova piena giustificazione nell’esigenza di salvaguardare un paesaggio di incomparabile bellezza che ha già subito attentati a causa della propensione italica ad un’edificazione indiscriminata». E ancora: «Nella valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale alla salvaguardia del paesaggio e quello individuale e imprenditoriale allo sviluppo degli insediamenti turistici, trova piena legittimità costituzionale la previsione regionale, estesa alle lottizzazioni in corso». La decisione assume poi una portata più ampia poiché i magistrati amministrativi si ispirano al Codice del Paesaggio, una legge dello Stato ripresa per la prima volta in Italia dal ppr sardo. E ribadiscono che, già prima che i piani urbanistici dei vari Comuni si allineassero alle norme salva-ambiente, esisteva una legge nazionale in grado di bloccare le edificazioni.

    Resta ferma infatti la pronuncia della Consulta del 10 febbraio 2006 in cui si affermava la competenza della Sardegna a legiferare in materia paesaggistica ad eccezione dei provvedimenti «di riforma economico- sociale». Tra questi c’è proprio il piano casa, che dunque dovrà attenersi alle norme del Codice del Paesaggio e alla legge salvacoste che ne è diretta conseguenza. Adessoapparepiù ardua la ripresa di potere delle lobby dei costruttori, così come la tollerabilità di eventuali abusi giustificati dalla sanatoria governativa. Il piano Soru proteggeva in modo severo la fascia costiera, consentiva solo opere di riqualificazione urbanistica nelle zone turistiche (come la trasformazione di villaggi in hotel o la ristrutturazione di case in rovina), e poneva limiti nelle campagne. Un’inversione di tendenza rispetto al passato con l’obiettivo di fermare il modello basato su seconde case e villaggi vacanze, conservare le zone intatte e indirizzare lo sviluppo verso i centri urbani. Salvo lo stagno di Notteri, vicino a Villasimius, habitat di uccelli migratori e sito archeologico di epoca punica. Svanisce l’incubo di 140mila metri cubi di villette a spese di palude e dune, baie e promontori, falesie e isolette.

    19 settembre 2009

  6. 21 Settembre 2009 a 23:50 | #6

    c’è un articolo di Salzano sull’homepage di Tiscali! “Il Consiglio di Stato boccia la lottizzazione a Cala Giunco: prevale la difesa del paesaggio” di Edoardo Salzano. Cliccate sul nome, ciao!

  7. Stefano Deliperi
    16 Settembre 2009 a 23:42 | #7

    grazie, Gavino, spero che il Signore ti ascolti. Comunque vedo di dargli una mano ;-) )

  8. 16 Settembre 2009 a 22:44 | #8

    grazie Stefano, che il Signore vegli sempre su di te. Il link è su Sardegna Democratica. Ciao!

  9. Juri
    16 Settembre 2009 a 13:38 | #9

    “Se è arrivata la bocciatura del ricorso da parte del Consiglio di Stato, nella sentenza si dà ragione alla società sul fatto che tutte le opere di urbanizzazione siano state realizzate in base alla convenzione.”

    Interpretazione assai singolare della sentenza, sull’ Unionesarda…

    L’UNIONE SARDA – Ambiente e territorio : Cala Giunco, respinto il ricorso della società 16.09.2009

    Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso contro la sentenza del Tar, presentato dalla Cala Giunco srl di proprietà dell’Immobiliareuropea dell’editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu. Il ricorso verteva sulla procedibilità della realizzazione di un albergo a Villasimius, in località Cala Giunco. Secondo il progetto, in quella località era prevista la costruzione di un hotel, con la cessione al Comune di alcune opere, fra cui un centro congressi. Se è arrivata la bocciatura del ricorso da parte del Consiglio di Stato, nella sentenza si dà ragione alla società sul fatto che tutte le opere di urbanizzazione siano state realizzate in base alla convenzione. Secondo gli avvocati, la sentenza presenterebbe alcuni aspetti controversi, soprattutto sul passaggio legato alla modifica dello stato dei luoghi. Lo stesso collegio sta valutando se presentare le proprie obiezioni nelle sedi opportune. Nella sentenza, sostengono i legali, si afferma che il Comune non poteva attribuire volumetrie nelle zone F turistiche. Il Comune le aveva attribuite, ma una successiva comunicazione della Regione aveva costretto il Comune a ridurre i parametri nelle zone F, riducendo le cubature già concesse.

  10. Ila
    16 Settembre 2009 a 12:53 | #10

    Complimenti. Purtroppo c’è sempre da combattere.

  11. Vania
    16 Settembre 2009 a 11:31 | #11

    bravi!bravi!bravi! bravississimissimi! ciao ciao Vania

  12. Conrad
    16 Settembre 2009 a 10:56 | #12

    Complimenti e grazie! La vostra tenacia è stata premiata. Questa volta per la Sardegna c’è un motivo vero per sorridere, alla faccia dell’editore palazzinaro, e dell’accozzaglia che ci governa. Adesso bisogna mantenere alta la guardia nei confronti del piano casa prossimo all’approvazione.

  13. Antonello Atzori
    15 Settembre 2009 a 17:58 | #13

    Grandi! Come sempre…

  14. Pina
    15 Settembre 2009 a 17:57 | #14

    É una vittoria molto importante, per chi ha combattuto e per l’ambiente, grazie.

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