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Un giro di vite salutare sulle autorizzazioni paesaggistiche.

 

 

Dall’1 gennaio 2010 è entrata in vigore anche in Sardegna una piccola rivoluzione nel campo delle competenze in materia di tutela paesaggistica: le funzioni sub-delegate ai Comuni relative alle autorizzazioni paesaggistiche (legge regionale n. 28/1998) hanno, infatti, visto un brusco ridimensionamento.  Necessario e giustissimo.  Secondo quanto disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), le Regioni – delegate all’esercizio di gran parte delle funzioni amministrative in materia paesaggistica - dovevano verificare entro il 31 dicembre 2009 (art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) la necessaria sussistenza presso i Comuni titolari della sub-delega "di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche" e la "differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".   Solo i Comuni che avessero rispettato tali prescrizioni avrebbero potuto continuare ad essere titolari delle competenze sub-delegate in materia di tutela del paesaggio.

L’attività di verifica regionale si è conclusa con la determinazione Direttore gen.le pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia n. 2900/DG del 31 dicembre 2009 (in B.U.R.A.S. n. 2, parti I e II, del 18 gennaio 2010): i Comuni rimasti titolari di tali funzioni – in forma singola o associata – sono soltanto 90 dai precedenti 377.   Circa il 24 % dei Comuni sardi.  Fra gli esclusi spicca il caso di Cagliari, la pretesa capitale del Mediterraneo, evidentemente meno organizzata di Nughedu S. Nicolò.   Di rilievo anche l’inadeguatezza delle strutture dei Comuni di Oristano, Sanluri, Carbonia, Iglesias, Lanusei, Assemini.

Gruppo d’Intervento Giuridico

 

 

(elaborazione immagini GrIG, foto S.D., archivio GrIG)

 

 

  1. 16 Febbraio 2010 a 16:31 | #1

    Andrea, il testo al quale fai riferimento è superato.
    L’attuale art. 146, comma 6°, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni è il seguente, dopo la modifica operata dal decreto legislativo n. 63/2008: “ La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo’ tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purche’ gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche’ di garantire la differenziazione tra ttivita’ di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.”
    Nel box a lato “Testi normativi fondamentali” trovi il testo vigente del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  2. Andrea
    16 Febbraio 2010 a 12:50 | #2

    Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157
    “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 102

    ………omissis……

    Art. 16.
    Sostituzione dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

    …..omissis…….
    La regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.
    ……omissis……

    Secondo quanto riportato in questo articolo, secondo la mia opinione, nessun Comune può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in quanto nessun Comune, o almeno per quanto riguarda gli ambiti costieri, ha adeguato il proprio PUC al PPR in modo definitivamente approvato dalla regione…

    Qualcuno può darmi smentita o conferma di ciò

    Grazie
    Andrea

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