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Anche gli stagni sono tutelati con il vincolo paesaggistico, il caso di Porto Pino.

La Corte di Cassazione: demolire le villette abusive di Porto Pino!

Alcuni passaggi della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, 7 ottobre 2009, n. 38921 meritano opportuna attenzione per il loro rilevante profilo giuridico in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

Un breve riepilogo dei fatti che hanno dato origine al relativo procedimento penale.  Si tratta di una vicenda di abusivismo edilizio su un’isoletta nello Stagno di Porto Pino, in Comune di S. Anna Arresi (CI).

Le associazioni Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico segnalarono alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, alla polizia giudiziaria e alle amministrazioni pubbliche competenti (esposto del 22 aprile 2004) l’edificazione in corso di un complesso turistico-edilizio (45 unità immobiliari, delle quali 36 di carattere residenziale e 9 di carattere commerciale) da parte della Isolotto Immobiliare s.r.l. Il procedimento penale n. 5988/2004 R.N.R. portò al sequestro penale preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) con provvedimento del 25 ottobre 2004 eseguito dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Sequestro confermato da ordinanza Tribunale penale di Cagliari, sezione II, 12 novembre 2004, n. 61/04.

Il Tribunale penale di Cagliari, con sentenza sez. I del 25 settembre 2007, ha condannato Monti Francesco, amministratore delegato della Isolotto Immobiliare s.r.l., Pilloni Fulvio, direttore dei lavori, e Granella Massimo Paolo, responsabile dell’Area tecnica del Comune di S. Anna Arresi, per violazione delle norme relative alla tutela paesaggistica (artt. 110 cod. pen., 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni) e della presenza del Parco geo-minerario. 10 mesi di arresto con la condizionale, 20 mila euro di ammenda, demolizione degli abusi edilizi e ripristino ambientale, 8.000 euro di risarcimento danni + spese legali in favore delle parti civili ecologiste (le associazioni Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico).

La sentenza è stata confermata in sede di appello con sentenza Corte d’Appello di Cagliari, coll. I, 4 dicembre 2008.   Infine, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza sez. III, 7 ottobre 2009, n. 38921,  ha confermato quasi integralmente le precedenti disposizioni, ritenendo assorbita la contravvenzione relativa al vincolo derivante dalla presenza del Parco geo-minerario dal più ampio vincolo ambientale-paesaggistico, eliminando “la pena di mesi uno di arresto ed euro 2000 di ammenda”.

complesso abusivo, Porto Pino

complesso abusivo, Porto Pino

In particolare, in sede extragiudiziale e in sede dibattimentale, le strutture edilizie sono risultate sprovviste di nullaosta paesaggistico, come aveva confermato l’Assessorato regionale della pubblica istruzione e beni culturali – Servizio tutela del paesaggio di Cagliari (nota prot. n. 4008 del 24 maggio 2004). Si deve rammentare, in proposito, che l’Isoletta di Corrumanciu (sito del complesso edilizio in costruzione) ricade entro lo Stagno di Porto Pino, appartenente al demanio marittimo (artt. 822 e ss. cod. civ.) e direttamente comunicante con il mare: conseguentemente l’area è tutelata con vincolo paesaggistico, come esplicitamente chiarito dalla circolare Ass.to reg.le P.I. e BB.CC. – Ufficio centrale tutela paesaggio n. 16210 del 2 luglio 1986, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione del 24 giugno 1986 (le sponde degli stagni, ove questi ultimi appartengano al demanio marittimo, rientrano nella categoria dei territori vincolati paesisticamente dall’art. 1, primo comma, lett. a), della l. 431”, circ. cit., paragr. 1).

Inoltre, la fascia dei mt. 300 dalla battigia marina (ovvero dalle sponde degli stagni rientranti nel demanio marittimo) è tutelata con vincolo di conservazione integrale (legge regionale n. 23/1993) e l’area rientra anche nel Parco Geo-Minerario Storico e Ambientale della Sardegna. Nel piano paesaggistico regionale – P.P.R. (decreto Presidente R.A.S. 7 settembre 2006, n. 82) l’area appare ricompresa nell’ambito di paesaggio costiero n. 5 “Anfiteatro del Sulcis” ed è classificata, pro parte, “sistemi a baie e promontori, falesie e isole minori”, “campi dunari e sistemi di spiaggia” (beni paesaggistici ambientali ex art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni), “aree naturali e sub-naturali” quali macchia, dune e aree umideboschi (componenti di paesaggio con valenza ambientale).  Essendo comunque il Comune di S. Anna Arresi sprovvisto di P.U.C. definitivamente approvato ed in vigore, si applicano per tale ambito di paesaggio costiero le disposizioni cautelari provvisorie di cui all’art. 15, comma 3°, delle norme tecniche di attuazione del P.P.R.

Il Giudice di legittimità ha fissato alcuni punti di estremo interesse riguardo l’applicazione del quadro normativo inerente la tutela paesaggistica alle zone umide costiere.

In primo luogo ha evidenziato che “tutti i motivi con cui si contesta la violazione dell’articolo 142 lettera a) del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono infondati”.    Infatti, ai sensi della disposizione in parola sono tutelati con il vincolo paesaggistico “tra gli altri, i territori costieri compresi in una fascia di trecento metri dalla linea di battigia … La linea di battigia … è costituita dal litorale bagnato dall’acqua, sia marina che dolce”.  Poco importa, quindi, come sostenuto dalle parti ricorrenti, che la zona umida non sia inserita fra quelle tutelate dalla Convenzione internazionale di Ramsar (2 febbraio 1971), esecutiva con D.P.R. n. 448/1976, la quale “ha unicamente lo scopo di individuare e tutelare l’habitat di uccelli acquatici”.

complesso abusivo, Porto Pino

complesso abusivo, Porto Pino

Lo Stagno di Porto Pino – indica correttamente la Suprema Corte – “impropriamente viene chiamato stagno, ma si tratta precisamente di una laguna viva perché è collegato con il mare” e, conseguentemente, “è inquadrabile nei beni tutelati a norma della lettera a) dell’articolo 142, trattandosi di acque demaniali marittime” per una serie di evidenti argomentazioni (acque di derivazione marina, persistente collegamento con il mare, utilizzo per la pesca marittima, inclusione di natura dichiarativa nell’elenco dei beni demaniali marittimi).     La valutazione della sussistenza del vincolo paesaggistico dev’essere, quindi, fatta tenendo conto di questo fondamentale parametro: “la distanza dalla linea della battigia andava computata dalla sponda della laguna, trattandosi di litorale bagnato dall’acqua marina facente parte di un bene demaniale marittimo”.   La circolare regionale n. 16210/1985 cit., tuttora valida visti gli identici contenuti normativi vigenti, l’ha esplicitato senza equivoci. Infatti, l’art. 1 della legge n. 431/1985 corrisponde all’art. 146 del decreto legislativo n. 490/1999 e, infine, è stato trasfuso nell’art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Ricorda la Suprema Corte che “l’autorizzazione paesaggistica, che viene rilasciata previo parere vincolante della Soprintendenza, costituisce un autonomo presupposto del titolo edilizio e ne condiziona quindi l’efficacia”.[1]

Tuttavia, secondo la Corte, la contravvenzione di cui alla mancata autorizzazione da parte del Consorzio del Parco geo-minerario, storico e ambientale della Sardegna – trattandosi di area in esso rientrante – deve considerarsi assorbita da quella inerente la carenza di autorizzazioni paesaggistiche, in quanto si tratta di opere che non potevano in ogni caso esser autorizzate (art. 3 del D.M. 16 ottobre 2001, emanato ai sensi dell’art. 114 della legge n. 388/2000).

Ugualmente da respingere i motivi di ricorso inerenti la pretesa buona fede dei responsabili delle condotte ritenute illecite: essi, infatti, sono destinatari di particolari obblighi di diligenza concernenti la professione svolta (dirigente di area tecnica comunale, direttore dei lavori) o gli incarichi ricoperti (presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali): “nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo, estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall’imputato, il quale ha anche l’onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (cfr. Cass. n. 172 del 2008; Cass. n. 4951 del 2000)”.

Una sentenza, quindi, di notevole rilievo per i principi giurisprudenziali fissati in tema di tutela paesaggistica e di zone umide costiere.

dott. Stefano Deliperi

Qui la sentenza: http://www.lexambiente.org/acrobat/MONTIott2009.pdf


[1] In ogni caso il rilascio di specifico nullaosta paesaggistico deve essere preceduto da congrua istruttoria (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734; Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1047), deve essere adeguatamente motivato con l’enunciazione dell’attività istruttoria che ha portato alla concreta valutazione di compatibilità paesaggistico-ambientale dell’intervento proposto (vds. Cons. Stato, ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2002, n. 657; Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 1997, n. 1303; Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1047) e, ovviamente, non deve consentire una “deroga” al vincolo medesimo, autorizzando la realizzazione di un’opera, valutata nel complesso degli interventi e non nelle singole parti (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 1997, n. 952), che oggettivamente degrada i valori ambientali/paesaggistici tutelati (vds. Cass. pen., S. U., 12 gennaio 1993, n. 248; Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 1980, n. 7652; Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 1992, n. 10956; Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 1989; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734; Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 1998, n. 1210; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 1991, n. 828; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 1992, n. 1083).

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