Gestione "eco-sostenibile" delle spiagge, la Posidonia, i rifiuti.
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Riceviamo dal dott. Giovanni Tilocca, geologo libero professionista di lunga esperienza, e pubblichiamo molto volentieri. L'intervento costituisce un completamento del precedente Gestione "eco-sostenibile" delle spiagge: sì, ma come ? pubblicato lo scorso 10 giugno. Gruppo d'Intervento Giuridico Sulla Determinazione 942 del 7 Aprile 2008 della R.A.S. Prescrizioni inerenti l'asportazione della Posidonia spiaggiata e la pulizia delle spiagge da rifiuti DISCUSSIONE DEL TEMA: I PRO E I CONTRO Anche quest'anno è stata elaborata dai competenti uffici della R.A.S. (ma non si tratta come lo scorso anno di una determina interdirettoriale dei Servizi Territoriali del Demanio e Patrimonio) la Determinazione sulla Pulizia delle spiagge. Si tratta della Determinazione 942 del 7 Aprile 2008 emanata dall'Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica (Servizio Centrale Demanio e Patrimonio). Dopo averla analizzata e confrontata con quelle degli anni scorsi ed in particolare con la omologa del 2007 (n. 587 del 26/03/2007) mi sono convinto che essa sia da considerare come il primo (e lo sottolineo evidenziandolo, non a caso, in quanto mi sono noti i contenuti delle determine sulle Pulizie degli arenili, degli ultimi 7 anni) concreto passo in avanti verso una politica gestionale demaniale marittima che persegua, con atti amministrativi coraggiosi, la conservazione naturale, la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e geomorfologici relativi alle spiagge dell'isola (che, com'è noto, costituiscono il bene demaniale naturale più necessario all'industria del Turismo balneare). Rilevo, inoltre, con viva soddisfazione, che il testo, proprio per le ragioni di cui sopra, tenta di rimediare in parte, ad alcune delle vistose "ingenuità" presenti nelle analoghe determinazioni degli anni scorsi. La soddisfazione mi deriva dal fatto che in questo modo essa ne ammette implicitamente il modesto valore, le improprietà, le omissioni e, in definitiva, come ho più volte sottolineato in dibattiti ed altri testi scritti, la scarsa significatività sotto il profilo tecnico. Cosa questa che da diversi decenni presta il fianco ad una vasta casistica di strumentalizzazioni, errori e illegittimità sul fronte demaniale marittimo. In sintesi la Determinazione 942/2008 ha i seguenti elementi innovativi e positivi:
L'analisi del testo fa emergere, tuttavia, quanto ancora si sia lontano dall'affrontare il tema in un'ottica moderna, prospettica e soprattutto non assoggettata a ragioni di breve periodo. Appare del tutto evidente, infatti come nei criteri ammessi dell'Operatore Pubblico regionale, permangano ancora, retaggi di una visione della problematica tanto naif quanto parziale ed accomodante. Detta visione nei fatti è lacunosa proprio nel merito tecnico e lascia ancora spazio e, per molti versi, incoraggia un approccio operativo non compatibile con le esigenze ambientali (quindi economiche) della gran parte dei siti su cui, giocoforza, si andrà ad intervenire. La determinazione, tanto attesa da Comuni e Concessionari Balneari, quindi, malgrado le sue finalità a voler rappresentare, per così dire, un ragionevole compromesso fra esigenze turistiche (ovviamente di breve periodo, come si dimostrerà ancora una volta) ed ambientali, non può definirsi convincente proprio sotto questo ultimo aspetto (che poi com'è noto costituisce il fondamento del primo). Il suo contenuto è certamente più risoluto rispetto al passato ma non può dirsi soddisfacente tanto sul fronte della garanzia di sostenibilità ambientale della pratica della rimozione di Posidonia (pur ammessa, lo ripetiamo, attraverso una serie di più sagge prescrizioni, rispetto al 2007), quanto su quello di un moderno management del demanio marittimo. Nei seguenti 10 punti esporrò in modo più discorsivo le ragioni alla base del giudizio critico. Primo Punto: Mantenere distinte le due azioni sulla spiaggia e nella norma Nel titolo della Determinazione 942/2008 si distingue correttamente fra Pulizia della spiaggia e Rimozione della Posidonia, ma nel suo contenuto le occasioni di confusione non mancano. Un vistoso esempio fuorviante è presente alla prescrizione n. 6, quando, subito dopo aver specificato la data da cui è possibile la pulizia della spiaggia (15 Aprile), si rimescolano le due azioni con riferimento alla "profondità dell'intervento di rimozione dei rifiuti e della posidonia". Anche la prescrizione n. 1, al quarto e quinto rigo ("griglie che consentano l'asportazione dei rifiuti e della posidonia ed il contestuale rilascio di sabbia"), potrebbe fornire un'occasione per non rispettare la diacronia delle operazioni di pulizia rispetto a quelle di rimozione della Posidonia. Secondo Punto: La Posidonia non è rifiuto nel suo ambiente naturale Continuando ad associare il tema della rimozione della Posidonia morta a quello della Pulizia delle spiagge, il legislatore regionale lascia intendere tanto implicitamente quanto involontariamente che la concettualizzazione di Posidonia spiaggiata sia strettamente pertinente con quella di rifiuto, producendo quindi una disinformazione diseducativa. La Regione sa bene, infatti, che così non è. La determinazione induce, nei fatti, ad assimilare le Posidonie morte ad un rifiuto, poiché trattasi di materiali che spargendosi sulla sabbia sporcano le spiagge. Di conseguenza la loro presenza verrà giudicata gioco forza, non compatibile con le esigenze turistiche (vedi Quarto e Quinto Punto). Il paradosso è che la Posidonia morta assume sul piano giuridico i connotati di rifiuto non tout court ma solo e se viene rimossa ovvero sollevata dal sua sede di deposizione, cioè la superficie della spiaggia. Sarebbe stato molto opportuno, oltre che più semplice, tentare di mantenere le due cose disgiunte non tanto nella trattazione, ma attraverso due Determinazioni distinte. Ciò anche al fine di avvalorare i propositi culturali di cui all'Art. 2, cioè, in poche parole dare l'esempio e, in tal modo, fare il primo passo per la promozione della sensibilizzazione. Terzo Punto: Non si tratta di Spiaggiamento Nel titolo e nel testo della Determinazione 942/2008 si continua ad utilizzare l'attributo "spiaggiata" di esclusiva valenza biologica (peraltro ereditato dalla Circolare Ministeriale 8123/2006), a riprova di come sul piano ambientale fin qui sia prevalso, al massimo, questo unico punto di vista. Al contrario, è indubbio che stiamo parlando di una problematica in primo luogo a carattere fisico, precisamente idrogeologico, strettamente connessa alla difesa del suolo (sensu L. 183/1989; oggi D.lgs 152/2006). Il termine da cui trae origine l'attributo, ovvero "Spiaggiamento" non è adatto in alcun modo a sintetizzare il processo stesso di deposizione sui lidi ed è improprio anche perché palesemente non sinergico, fra l'altro, con il contenuto (peraltro lacunoso come vedremo in seguito) dell'Art. 2. Esso infatti non solo si rifà in special modo al campo della biologia del mondo animale ma costituisce anche un'odiosa eredità mediatica (non di ordine tecnico o, tanto meno, scientifico, quindi) con palesi richiami catastrofistici (si rammenti, per intenderci, la stagione delle mucillaggini), anch'essi dissonanti rispetto ai propositi di promozione della sensibilizzazione (riferimento l'Art. 2) e della tolleranza da parte dei fruitori. Lo spiaggiamento nulla ha a che vedere col processo deposizionale dinamico delle foglie morte di Posidonia, il quale rientra nel campo dei processi sedimentari di ambiente marino litorale. I resti di queste piante, una volta concluso il loro ciclo, dopo aver flottato nell'acqua (proteggendo di conseguenza il litorale dagli effetti più energetici della mareggiata, per riduzione della velocità e dell'altezza d'onda) si depositano, cioè si sedimentano come qualunque sedimento. Ma ciò non necessariamente si determina in modo definitivo. La Posidonia, come si vedrà in seguito, può essere rimossa, anche e soprattutto, per via naturale. In tale quadro dinamico è del tutto irrilevante che i rizomi e le foglie siano resti vegetali (qualcuno può dirmi se ha mai sentito dire che i gusci dei molluschi - ovvero la componente bio-clastica convenzionale delle spiagge - si spiaggiano?), se non per quel che attiene alla capacità di flottare galleggiando per un discreto periodo e poi deporsi sul fondo a causa del deterioramento (biomassa) e, soprattutto, decomporsi. Quarto Punto: La posidonia non è incompatibile con la balneazione I contenuti dell'Art. 2 sono molto discutibili anche quando, dopo aver affermato che "si ritiene preferibile il mantenimento in loco dei banchi di posidonia e si invitano le Amministrazioni comunali ed i titolari di concessioni demaniali ad attivare opportune azioni di sensibilizzazione verso gli utenti sull'importanza della Posidonia" si stabilisce ancora una volta di derogare "qualora il mantenimento in loco dei banchi non sia compatibile con le esigenze della balneazione le Amministrazioni comunali e i titolari delle concessioni, dopo aver portato a termine la pulizia della spiaggia dai rifiuti, sono autorizzati alla rimozione dei banchi di posidonia secondo le seguenti prescrizioni....". Mi permetto di far rilevare che poiché non sussiste al momento alcuna possibilità di oggettivare la suddetta condizione di incompatibilità, ritengo che questa diverrà sistematica sulla quasi totalità dello sviluppo delle spiagge, poiché la valutazione è lasciata totalmente a discrezione, vuoi dell'Amministrazione comunale, vuoi (ed è ancora meno meritorio sul piano tecnico) del Concessionario balneare. Così come viene posta, la questione è sintomatica di come la Determinazione 942/2008 non costituisca per nulla un ragionevole compromesso fra le esigenze turistiche e quelle di salvaguardia o difesa del bene ambientale. Bensì, essa dimostra in tale passaggio che le prime sono prevalenti sulle seconde. E' evidente invece che solo dalla conservazione del bene ambientale che le esigenze turistiche trarranno beneficio economico duraturo. Si tratta pertanto di un ulteriore paradosso economico. Anche perché fino ad oggi sono state privatizzate le economie mentre sono sistematicamente collettivizzate le diseconomie (mi riferisco al conferimento in discarica a titolo oneroso sostenuto dai comuni, comprensivo peraltro del bene demaniale sabbia). Quinto Punto: come si oggettiva l'incompatibilità con la frequentazione? Sempre all'Art. 2, la prescrizione n. 7 aggiunge che "nei casi ove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia e la frequentazione delle spiagge (.......) l'Amministrazione comunale e i titolari di concessioni demaniali marittime devono rimuovere permanentemente la posidonia spiaggiata e curare il conseguente smaltimento secondo la vigente normativa". Con tale passaggio il legislatore regionale di fatto legittima (per non dire intima) l'asportazione della Posidonia e il suo conferimento oneroso in discarica. Non oso immaginare infatti quale possa essere il soggetto che per esigenze di frequentazione rinuncerà a definire incompatibile la deposizione di Posidonie rispetto alla frequentazione. Rimangono due elementi di incertezza: 1-se il legislatore abbia voluto davvero distinguere fra il concetto di frequentazione e quello di balneazione; di certo non si capisce come Egli ritenga la Posidonia spiaggiata un così arduo ostacolo alla possibilità di fare i bagni estivi; 2-in quale misura la prescrizione n. 6, per la parte che attiene all'accumulo temporaneo, da un lato, ed alla redistribuzione al termine della stagione balneare, dall'altro, sarà in grado di contrapporsi alla oggettivazione delle condizioni di incompatibilità. Sesto Punto: carenza prescrittiva La prescrizione n. 3 e soprattutto la n. 7 documentano che il legislatore regionale si pone il problema della tutela quantitativa dei volumi sabbiosi. Ma in entrambe le ipotesi, ovvero mediante la rimozione della Posidonia con rastrelli o tramite mezzo meccanico, non ci viene spiegato come intenda far separare la sabbia dai vegetali per evitare l'asporto di sabbia (perché non si prescrive esplicitamente di impiegare i mezzi vagliatori, idonei per la separazione?).
Settimo Punto: una prima sottovalutazione degli elementi tecnici
Mi spiego meglio:
Ottavo Punto: altre sottovalutazioni gravi La prescrizione n. 2 dell'Art. 2 impone che "i mezzi meccanici, in ogni caso, non devono.....produrre modificazioni di qualunque natura all'assetto geomorfologico, tessiturale e cromatico dell'arenile, fatta salva la ridefinizione del profilo di spiaggia ad opera del solo asporto di posidonia". Orbene, i contenuti di questo passaggio appaiono ancora controversi ed ambigui oltre che, ad onor del vero, decontestualizzati. La questione è nodale per diversi aspetti:
Nono Punto: l'azione di sensibilizzazione La frase "si invitano le Amministrazioni comunali ed i titolari di concessioni demaniali ad attivare opportune azioni di sensibilizzazione verso gli utenti sull'importanza della Posidonia" è incompleta sul piano culturale e delle finalità stesse del suo uso; meglio sarebbe stato dire e ribadire, a titolo di chiarezza concettuale "si invitano le Amministrazioni comunali ed i titolari di concessioni demaniali ad attivare opportune azioni di sensibilizzazione verso gli utenti sull'importanza della Posidonia e della Posidonia spiaggiata [deposta]). Stante l'attuale testo Comuni e Concessionari potranno al massimo ribadire l'importanza ecologica delle Praterie di Posidonia, cosa questa di maggior dominio pubblico (rispetto al riconoscimento dell'importanza delle deposizioni) e che nessuno dei due soggetti potrà o vorrà negare (a differenza di quanto invece si potrà fare a danno delle deposizioni). Dato il negativo retaggio culturale che associa Banquettes a immondizia e fastidio, oggi é innegabilmente più impegnativo, dunque, insistere sulla necessità di preservare le berme vegetali di Posidonia. Mi chiedo, quindi, se ci sarà un solo Concessionario in grado di celebrare la funzione protettiva della Posidonia sulla spiaggia. Il primo che lo individua me lo segnali, per gentilezza. Decimo Punto: l'assenza di un approccio gestionale moderno In tutto questo discorso la R.A.S. non mostra di avere una vera strategia di lungo periodo. Io ritengo infatti che un buon management dei litorali, in particolare sul tema della pulizia e della razionalizzazione dell'asportazione della Posidonia deposta, dovrebbe assoggettare queste due operazioni, e soprattutto la seconda, ad un progetto vero e proprio. Ciò al fine di:
Se vi fosse stata tale percezione da parte del Legislatore regionale la prescrizione dell'archiviazione di tali dati sarebbe stata anch'essa elaborata e ciò avrebbe certamente dato luogo ad un incremento sia della funzione di controllo e di vigilanza ex post a cui fa riferimento l'Art. 3 sia della reale responsabilizzare di tutti i soggetti coinvolti ovvero Amministrazioni, Concessionari e imprese di rimozione. CONCLUSIONI L'attuale "disciplina" della rimozione degli accumuli costieri di Posidonia oceanica
La Determinazione 942/2008 è migliorativa rispetto al passato ma conserva numerosi e rilevanti punti critici ed ambigui. Essa di fatto consente ancora la demolizione della Banquette (cioè la berma vegetale) la quale è parte integrante sia del ciclo ecologico della Posidonia che del sistema fisico della spiaggia. Con riferimento a quest'ultimo aspetto e tralasciando altri elementi biologici, peraltro trattati da altri servizi della Regione1, la Banquette riflette uno stato di avanzamento temporaneo o durevole della linea di battigia, attivato da una variazione long-shore della portata solida; essa inoltre, in ambito mediterraneo, rappresenta sostanzialmente il più efficace dispositivo naturale di difesa intrinseca del litorale attuale dalle azioni demolitrici ed erosive del moto ondoso. Quindi, considerato che le spiagge, oltre ad essere delle risorse turistiche fungono da principale presidio protettivo delle coste, l'operatore pubblico regionale dovrebbe protendere verso la loro massima considerazione (in quanto parti integranti della spiaggia nonché testimoni di un sostanziale stato di salute) e la migliore tutela possibile della funzione protettiva che gli accumuli di fogliame e rizomi di Posidonia svolgono nei confronti dell'ambiente litorale. In tal senso, facendo nostro il contenuto di Boudoresque et al. (2006), la loro rimozione nei modi fino ad oggi attuati, andrebbe considerata come azione del tutto illegale, in quanto cagione di danno ambientale così come definito dall'art. 300 del D. Lgs 152/2006. Poiché infine, gli effetti di tali azioni producono dissesto idrogeologico e le risposte ad essi attendono senza dubbio alla protezione dei litorali il tutto dovrebbe farsi rientrare, come in altre regioni italiane, nella più ampia problematica della difesa del suolo. Dott. Geol. Phd. Giovanni Tilocca
(foto J.I., L.C., P.F., S.D., archivio GrIG) |







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